Radiogiornale
Settembre 2001 Periodico telematico indipendente
SCHEMA DI DECRETO
PER LE RADIOCUMUNICAZOIONI
STRALCIO DEGLI ARTICOLI CHE
RIGUARDANO I RADIOAMATORI
Predisposto dal Ministero delle
Comunicazioni,
approrvato dal Consiglio dei Ministri
nella
seduta del 14 Settembre 2001 in recepimento
delle norme comunitarie.
Approvato dalle Commissioni Parlamentari
ai sensi della Legge 400.
Si passa dall'arcaica CONCESSIONE alla
AUTORIZZAZIONE come negli altri Stati
europei, quindi meno burocrazia.
Anche il Packet viene legalizzato e sono
ammessi i nodi con autorizzazione rilasciata
alle Associazioni Radioamatoriali.
Le Sezioni delle Assiciazioni potranno
avere la licenza di trasmissione
Entrerà in vigore dopo
la firma
del
Presidente della
Repubblica il
1 Gennaio 2002.
Per fare il radioamatore si pagheranno
al Ministero le spese di gestione sostenute
ma nessuno sa a quanto ammonteranno!
Schema di decreto del Presidente della Repubblica "Regolamento recante
disposizioni in
materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di
telecomunicazioni ad
uso privato"
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214,
recante norme sulle
concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e delle
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
ed ha dettato norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto l'articolo 20, comma 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra la costituzione e
la convenzione
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il
14 ottobre 1994,
ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 25;
Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - legge di
semplificazione 1998;
Sezione 7^ (Radioamatori)
Art. 32 (Definizione)
1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio,
svolto, in linguaggio chiaro
o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo
radioelettrico anche via
satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio
tecnico, effettuato da persone
che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si
interessano della tecnica della
radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di
natura economica.
2. L'attività di radioamatore può essere svolta, al di fuori della sede
dell'impianto, con apparato
portatile anche su un mezzo mobile, escluso quello aereo.
Art. 33 (Patente)
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio
di stazione di radioamatore
é necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di
operatore, di classe A o di
classe B, di cui all'articolo 34.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere
superate le relative prove di
esame.
Art. 34 (Tipi di autorizzazione)
1. L'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di
radioamatore é di due tipi:
classe A e classe B, corrispondenti, rispettivamente, alle classi 1 e 2
previste dalla raccomandazione
CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 1 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7
gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A é abilitato
all'impiego di tutte le bande di
frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al
servizio di radioamatore
ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 W.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B é abilitato
all'impiego delle stesse bande di
frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30
MHz con potenza
massima di 10 W.
Art. 35 (Requisiti)
1. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore sono
consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo,
di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando
quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, ovvero sia
residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena
restrittiva superiore a due anni e non
sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli
effetti dei
provvedimenti e sempreché non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 36 (Dichiarazione)
1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e
portatili;
e) il nominativo già acquisito, come disposto dall'articolo 37, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35.
1. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per istruttoria e
per verifiche e controlli;
b) per i minoreni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle responsabilit…
civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Art. 37 (Nominativo)
1. A ciascuna stazione di radioamatore é assegnato dal Ministero dell
comunicazioni un
nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della
presentazione della
dichiarazione di cui all'articolo 36, da inoltrare entro trenta giorni
dall'assegnazione del nominativo
stesso.
Art. 38 (Attività di radioamatore all'esterno)
1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata ai
sensi della relativa
raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad
esercitare in territorio
italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso
quello aereo, senza
formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), che intendano
soggiornare nei Paesi
aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero
delle comunicazioni
l'attestazione della rispondenza della autorizzazione generale alle
prescrizioni dettate con decreto
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 1 dicembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione
di soggiorno temporaneo
in Paese estero, é soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento
delle
radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel
Paese visitato.
Art. 39 (Calamità - contingenze particolari)
1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per
contingenze particolari di
interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare
speciali collegamenti oltre i
limiti stabiliti dell'articolo 32.
Art. 40 (Assistenza)
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di
radioassistenza in occasione di
manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione al Ministero delle
comunicazioni del
nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e
dell'orario dell'avvenimento.
Art. 41 (Stazioni ripetitrici)
1. Le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori legalmente
costituite possono conseguire,
nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 8, commi 1 e 2, e 38,
l'autorizzazione generale per
l'installazione o l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti, automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o
instradamento di
messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
1. L'installazione o l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso
amatoriale sono soggetti a
comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui
all'articolo 37 relativo al
radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 42 (Autorizzazioni speciali)
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per
l'impianto o l'esercizio di
stazione di radioamatore può essere conseguita da:
a) università;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e
legalmente riconosciuti, ad
eccezione delle suole elementari; la relativa dichiarazione deve essere
inoltrata tramite il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la
qualifica della scuola o
dell'istituto;
c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la dichiarazione
viene presentata dal Ministero
delle difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente
costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalitè concernenti le loro attività
istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad
operatori nominativamente
indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni 18, muniti di
patente e dei requisiti richiesti
dell'articolo 35 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa
all'impianto o
all'esercizio di staizone di radioamatore.
Art. 43 (Ascolto)
1. E'libera l'attivitè di solo ascolto sulla gamma di frequenze
attribuite al servizio di radioamatore.
Sezione 8^
Art. 44 (Banda cittadina - CB)
1. Le comunicazioni in "banda cittadina", previa la dichiarazione di cui
all'articolo 8, comma 6,
sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi
dell'Unione europea e dello
Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi
di reciprocità,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.
286, nonch‚ ai soggetti residenti in Italia.
2. Non é consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato
condanna per delitti non
colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a
misure di sicurezza e di
prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia
intervenuta sentenza
di riabilitazione.
3. La dichiarazione riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) il numero ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare, fissi,
mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
1. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per l'istruttoria
e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle
responsabilit… civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
1. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda
cittadina" possono
partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle autoritè
competenti.
Art. 45 Capo 2 (Norme finali e transitorie)
(Estensione)
1. Ai sensi dell'articolo 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
disposizioni degli articoli 217,
218, 240, 398, 399, 401, 402, 403, 404 e 405 del codice postale e delle
telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e
successive
modificazioni, ed integrazioni, sono estese alle corrispondenti fattispecie
disciplinate dal presente
regolamento per le quali é richiesta la licenza individuale o l'autorizzazione
generale.
Art. 46 (Abrogazione)
1. Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice postale
e delle telecomunicazioni,
approvato on decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
2. La restituzione della cauzione, dopo l'accertamento della regolarità
dei pagamenti, é effettuata
dal Ministero delle comunicazioni entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente
regolamento.
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Paolo Mattioli I0PMW