Radiogiornale Periodico telematico indipendente, edito da Paolo Mattioli I0PMW

 

Radiogiornale
Ottobre 2001 Periodico telematico indipendente
 
 
 
CONTINUANO I "REGALI"
    AI RADIOAMATORI!
 
Dopo la regolamentazione dei Ponti UHF e dei Nodi Packet e dopo la nuova
Regolamentazione per cui, con tutta probabilita', pagheremo una tassa su
ogni apparato posseduto, il Ministero delle Comunicazioni ci fa altri due
regali "disinteressati":
dopo aver inserito in gamma UHF i famosi LPD ora e' la volta dei 2,4 GHz
frequenza dove da anni si facevano sperimentazioni radioamatoriali. In
base alla nuova normativa varata, come viene pbblicato a pagina 18 di
PC World, la frequenza in questione verra' utilizzata d'ora in avanti per
gli apparati Wireless, purche' omologati, ma senza pagamento di nessuna
tassa! Si prevede un notevole affollamento e buoni affari!.
Intanto...
 
 
ADDIO SPERIMENTAZIONE!

Un nuovo regalo ai radioamatori, il Governo ha varato a luglio, ma solo ora
se ne avuta notizia, un disegno di Legge sulla conformita' delle apparecchiature
per telecomunicazioni, come potete vedere (nell'allegato 1) la Legge non si applica
solo alle vecchie apparecchiature radioamatoriali, mentre in pratica non ci
sara' piu' consentito "autocostruirci" un apparato!
 
N.B. Il testo e' lungo, ma pensiamo valga la pena riportarlo tutto.
 
 
      DISEGNO DI LEGGE
     
Attuazione della direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio,
      le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
      riconoscimento della loro conformita', pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
      156 del 7 luglio 2001.
 
      Capo I
      DISPOSIZIONI GENERALI
 
      Art. 1.
      (Definizioni)
      1. Ai fini della presente legge, valgono le seguenti definizioni:
 
                     a) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura che sia
      un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di
      telecomunicazione o entrambe;
 
                      b) "apparecchiatura terminale di telecomunicazione": e' un
      prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale,
      destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o
      indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione, cioe'
      di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per
      fornire servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico;
 
                      c) "apparecchiatura radio": e' un prodotto, o un suo
      componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e la
      ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle
      radiocomunicazioni di Terra e spaziali;
 
                      d) "onde radio": onde elettromagnetiche di frequenza
      compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, che si propagano nello spazio senza guida
      artificiale;
 
                      e) "interfaccia":
 
                      1) un punto terminale di rete che costituisce un punto di
      connessione fisica, tramite il quale l'utente può avere accesso alle reti
      pubbliche di telecomunicazione, incluse le specifiche tecniche di tali
      connessioni;
 
                      2) un'interfaccia radio che definisce la connessione
      radioelettrica tra le apparecchiature radio, ivi comprese le specifiche
      tecniche di tali connessioni;
 
                      f) "categoria di apparecchiature": e' la categoria che
      individua particolari tipi di apparecchi che, ai sensi della presente
      legge, sono considerati simili e che specifica a quali interfacce
      l'apparecchio e' destinato ad essere collegato; l'apparecchio puo'
      appartenere a piu' di una categoria di apparecchiature;
 
                      g) "fascicolo tecnico di fabbricazione": e' la
      documentazione che descrive l'apparecchio e fornisce informazioni e
      chiarimenti sulle modalita' con le quali sono stati rispettati i requisiti
      essenziali applicabili;
 
                      h) "specifica tecnica": e' la specificazione che figura in
      un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto,
      quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni,
      comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la
      terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la
      marcatura e l'etichettatura;
 
                      i) "norma armonizzata": e' la specifica tecnica adottata da
      un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato della
      Commissione europea e secondo le procedure di informazione nel settore
      delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva
      98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, allo
      scopo di stabilire un "requisito europeo", al quale non è obbligatorio
      conformarsi ma il cui rispetto fa presumere la conformità ai requisiti
      essenziali di cui all'articolo 3;
 
                      l) "regola tecnica comune": e' la specifica tecnica per le
      apparecchiature di rete fisica, derivata da norme tecniche internazionali
      o europee, valida nei Paesi membri dell'Unione europea e la cui osservanza
      e' obbligatoria solo per le apparecchiature della rete fisica;
 
                      m) "interferenze dannose": sono le interferenze che
      pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di
      altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o
      interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera
      conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
 
                       n) "immissione sul mercato": il passaggio dalla fase di
      produzione a quella di messa a disposizione dell'apparecchio, ai fini
      della distribuzione, a pagamento o a titolo gratuito, ovvero dell'uso nel
      mercato interno.
 
      Art.2
      (Ambito di applicazione e scopo).
      1. La presente legge detta le disposizioni per l'immissione nel mercato,
      la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio
      e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
      2. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
      a), contenga come parte integrante o accessoria, un dispositivo medico ai
      sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,
      come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95, o un
      dispositivo medico impiantabile attivo, ai sensi dell'articolo 1 del
      decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, l'apparecchio e' soggetto
      alla disciplina della presente legge, fatta salva l'applicazione delle
      pertinenti normative armonizzate comunitarie e di quelle nazionali che le
      recepiscono, previste per i dispositivi di cui al presente comma.
      3. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
      a), sia un componente, o un'entita' tecnica distinto di un veicolo ai sensi
      del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 febbraio
      1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale
      n. 76 del 30 marzo 1996, concernente le perturbazioni radioelettriche
      (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli ovvero sia un componente o
      un'entita' tecnica distinto di un veicolo ai sensi del decreto del Ministro
      dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel
      supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
      1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote,
      l'apparecchio e' soggetto alla disciplina della presente legge, fatta salva
      l'applicazione delle pertinenti normative armonizzate comunitarie e di
      quelle nazionali che le recepiscono, previste per i componenti o le entità
      tecniche distinte di cui al presente comma.
      4. La presente legge non si applica alle apparecchiature elencate
      nell'allegato I annesso alla medesimo
      5. La presente legge non si applica agli apparecchi usati esclusivamente
      nelle attivita' concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa, i
      procedimenti penali, l'ordine e la sicurezza pubblici. Nel caso in cui i
      suddetti apparecchi debbano essere collegati alle reti pubbliche di
      telecomunicazioni, l'amministrazione interessata e' tenuta a garantire il
      rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
 
      Art.3
      (Requisiti essenziali).
 
      1. I requisiti essenziali applicabili a tutti gli apparecchi sono i
      seguenti:
 
                      a) la protezione della salute e della sicurezza
      dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per
      quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla legge 18 ottobre
      1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
      626, ma senza applicazione di limiti di tensione;
 
                      b) i requisiti in materia di protezione per quanto
      riguarda la compatibilita' elettromagnetica previsti dal decreto
      legislativo 12 novembre 1996, n. 615
 
      2. Le apparecchiature radio, in osservanza del piano nazionale di
      ripartizione delle frequenze, sono costruite in modo da utilizzare in
      maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e
      spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose.
 
      3. La Commissione europea puo' stabilire che gli apparecchi all'interno di
      determinate categorie o determinati tipi di apparecchi devono essere
      costruiti in modo da:
 
                      a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter
      essere collegati ad interfacce di tipo appropriato;
 
                      b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento ne' fare
      cattivo uso delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento
      inaccettabile del servizio;
 
                      c) contenere elementi di sicurezza per garantire la
      protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e
      dell'abbonato;
 
                      d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare
      frodi;
 
                      e) supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a
      servizi d'emergenza;
 
                      f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso
      da parte di utenti disabili.
 

      4. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere note nella Gazzetta
      Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione
      europea circa l'applicazione dei requisiti essenziali di cui al comma 3 e
      la relativa data di efficacia.
 
      Art. 4.
      (Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia).
 
      1. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea le
      interfacce che esso ha regolamentato, qualora non siano state notificate
      ai sensi delle disposizioni concernenti le informazioni nel settore delle
      norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE. Il
      Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta
      Ufficiale della Repubblica italiana delle decisioni della Commissione
      europea in ordine all'equivalenza fra le interfacce notificate ed
      all'assegnazione di un identificatore di categoria delle apparecchiature,
      pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
 
      2. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea i
      tipi di interfaccia offerti in Italia dagli operatori delle reti pubbliche
      di telecomunicazione. Con uno o piu' regolamenti da adottare con decreto
      del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
      legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' con le quali
      gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono
      pubbliche le specifiche tecniche di tali interfacce prima di rendere
      disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce,
      nonché i relativi aggiornamenti.
 
      3. Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al Ministero delle
      comunicazioni e di pubblicazione delle interfacce:
 
                      a) i gestori diretti, cioe' gli operatori che forniscono un
      servizio pubblico di telecomunicazioni attraverso una rete a cui i
      terminali possono essere connessi o attraverso una interfaccia di rete
      fisica o attraverso una interfaccia radio;
 
                      b) i gestori indirettamente connessi, cioe' quegli
      operatori di rete pubblica che forniscono servizi a terzi mediante
      contratto, ma che non offrono una interfaccia diretta di rete;
 
                      c) i fornitori di servizi pubblici, cioe' gli operatori che
      forniscono servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o piu'
      apparecchi connessi alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la
      rete.
 
      4. Le informazioni riguardano tutte le interfacce al pubblico; in
      particolare le specifiche:
 
                      a) fanno esplicito riferimento alle norme armonizzate e a
      quelle nazionali utilizzate interamente o parzialmente e, se del caso,
      indicano quali opzioni, aggiunte o modifiche sono state adottate;
                      b) contengono informazioni sufficienti a consentire la
      progettazione degli apparecchi in modo tale che possano interoperare con
      le reti pubbliche di telecomunicazioni allo scopo di stabilire,
      modificare, tariffare, mantenere e liberare una connessione fisica o
      virtuale per ottemperare ai requisiti di cui all'articolo 3; le specifiche
      devono inoltre fornire dettagli sui servizi supplementari o sulle
      caratteristiche di livello superiore forniti dalla rete, necessari per la
      progettazione ed il funzionamento dei terminali; devono essere fornite
      inoltre informazioni sufficienti sulle modalita' di verifica della
      conformità dei terminali ai requisiti di cui al citato articolo 3;
 
                      c) sono disponibili anche in formato elettronico.
 
      Art. 5.
      (Norme armonizzate).
 
      1. Gli apparecchi conformi alle norme armonizzate, o a parte di esse, i
      cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
      delle Comunita' europee, si presumono conformi ai requisiti essenziali
      elencati nell'articolo 3, nella misura in cui siano contemplati nelle
      citate norme armonizzate o in parte di esse.
 
      2. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazioni reputi che la
      conformità ad una norma armonizzata non garantisce il rispetto dei
      requisiti essenziali di cui all'articolo 3, il Ministero stesso informa il
      comitato TCAM (telecommunications conformity assessment and market
      surveillance committee), istituito dalla Commissione europea per la
      valutazione della conformita' e per la sorveglianza del mercato nel settore
      delle telecomunicazioni.
      3. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere note nella Gazzetta
      Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione
      europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme armonizzate.
 

      Art. 6.
      (Immissione sul mercato).
 
      1. Il fabbricante o il suo mandatario e' tenuto ad immettere sul mercato
      gli apparecchi soltanto se rispettano gli appropriati requisiti essenziali
      di cui all'articolo 3, nonche' le altre disposizioni pertinenti della
      presente legge.
      2. Gli apparecchi immessi sul mercato prima della data di cui all'articolo
      3, comma 4, possono continuare ad essere distribuiti per il periodo di
      tempo fissato dal Ministero delle comunicazioni conformemente alle
      decisioni della Commissione europea.
      3. Il fabbricante o la persona responsabile dell'immissione sul mercato
      dell'apparecchio e' tenuto a fornire all'utente le informazioni sull'uso a
      cui l'apparecchio e' destinato, unitamente alla dichiarazione di conformita'
      ai requisiti essenziali. Nel caso delle apparecchiature radio, tali
      informazioni devono essere apposte sull'imballaggio o essere riportate
      nelle istruzioni per l'uso allo scopo di identificare gli Stati membri
      dell'Unione europea o la zona geografica all'interno di uno Stato membro
      dove l'apparecchiatura in questione e' destinata ad essere utilizzata e
      devono avvertire l'utente, attraverso le marcature sull'apparato, di
      eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie per l'uso
      delle apparecchiature radio in taluni Stati membri. Nel caso delle
      apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tali informazioni devono
      essere sufficienti ad individuare le interfacce delle reti pubbliche di
      telecomunicazioni cui l'apparecchiatura e' destinata a collegarsi. Per
      tutti gli apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera
      visibile.
      4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la
      cui applicazione non è armonizzata nell'Unione europea il fabbricante o il
      suo mandatario stabilito nell'Unione o la persona responsabile
      dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura notifica, almeno quattro
      settimane prima, la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul
      mercato al Ministero delle comunicazioni, utilizzando il modello definito
      dal Ministero stesso. La notifica fornisce informazioni circa le
      caratteristiche radio dell'apparecchiatura con particolare riferimento
      alle bande di frequenza, alla spaziatura tra i canali, al tipo di
      modulazione ed alla potenza RF emessa e riporta il numero
      d'identificazione dell'organismo notificato interessato di cui
      all'articolo 12. Il Ministero delle comunicazioni comunica al fabbricante
      o al suo mandatario stabilito nella Unione europea o alla persona
      responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura eventuali
      divieti o limitazioni motivati e ne informa la Commissione europea.
 
      Art. 7.
      (Messa in servizio e diritto di collegamento).
 
      1. E' consentita la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui
      sono destinati se essi sono conformi ai requisiti essenziali di cui
      all'articolo 3 ed alle altre disposizioni pertinenti della presente legge.
      2. Fatti salvi il comma 1 ed eventuali condizioni connesse
      all'autorizzazione per la fornitura del servizio in questione in
      conformita' alla normativa comunitaria ed a quella nazionale di
      recepimento, il Ministero delle comunicazioni puo' limitare la messa in
      servizio di apparecchiature radio soltanto per motivi connessi all'uso
      efficace dello spettro delle radiofrequenze, per evitare interferenze
      dannose o per questioni di sanita' pubblica.
      3. Fatto salvo il comma 4, gli operatori di reti pubbliche di
      telecomunicazione non devono rifiutare di collegare apparecchiature
      terminali di telecomunicazione ad apposite interfacce per motivi tecnici,
      qualora dette apparecchiature siano conformi ai requisiti di cui
      all'articolo 3.
      4. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazioni ritenga che un
      apparecchio dichiarato conforme alla presente legge provochi seri danni ad
      una rete o interferenze radio dannose o disturbi la rete o il suo
      funzionamento, l'operatore della rete stessa puo' essere autorizzato dal
      Ministero a rifiutare o ad interrompere il collegamento o a ritirare dal
      servizio tale apparecchio. Il Ministero delle comunicazioni notifica dette
      autorizzazioni alla Commissione europea, che esprime un parere in materia.
      A seguito delle indicazioni della Commissione europea, il Ministero delle
      comunicazioni puo' adottare altre misure.
      5. In caso di emergenza l'operatore puo' disconnettere gli apparecchi
      qualora lo richieda la protezione della rete o qualora possa essere
      offerta subito all'utente una soluzione alternativa, senza costi a carico
      di quest'ultimo. L'operatore informa immediatamente il Ministero delle
      comunicazioni.
 
      Art. 8.
      (Libera circolazione degli apparecchi).
 
      1. Non e' vietata, limitata o impedita l'immissione sul mercato e la messa
      in servizio di apparecchi recanti la marcatura CE che ne indica la
      conformita' alle disposizioni della presente legge. Cio' non pregiudica
      l'applicazione dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo 7, comma 2, e
      dell'articolo 9, comma 8.
      2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni commerciali e
      manifestazioni analoghe e' ammessa l'esposizione di un apparecchio che non
      rispetti le disposizioni della presente legge, purche' un'indicazione
      visibile segnali chiaramente tale circostanza e che l'apparecchio non puo'
      essere commercializzato o messo in servizio finche' non sia reso conforme
      alle predette disposizioni.
      3. Nel caso che l'apparecchio sia disciplinato per aspetti diversi da
      quelli della presente legge da altre direttive comunitarie e norme
      nazionali che le recepiscono, che prevedono l'apposizione della marcatura
      CE, la medesima fa presumere che l'apparecchio soddisfa anche alle
      disposizione di tali altre direttive e norme nazionali. Nel caso in cui
      una o piu' delle suddette direttive e norme nazionali lascino al
      fabbricante la facoltqa' di scegliere il regime da applicare durante un
      periodo transitorio, la marcatura CE indica che l'apparecchio soddisfa
      esclusivamente le disposizioni delle direttive e norme nazionali applicate
      dal fabbricante. In questo caso i riferimenti alle direttive e alle norme
      nazionali applicate devono figurare nei documenti, avvisi o istruzioni che
      accompagnano tali prodotti.
 
      Art. 9.
      (Sorveglianza del mercato - Laboratori di prova).
 
      1. Il Ministero delle comunicazioni, in collaborazione con gli organi di
      polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997,
      n. 249, provvede ad accertare la conformita' dei prodotti immessi sul
      mercato e di quelli messi in esercizio a quanto stabilito dalla presente
      legge anche mediante prelievo delle apparecchiature presso i costruttori,
      gli importatori, i grossisti, i distributori ed i dettaglianti, nonche'
      presso gli utilizzatori delle apparecchiature medesime. I controlli sono
      effettuati secondo le modalita' stabilite con regolamento da adottare con
      decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma
      3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la rispondenza degli
      apparecchi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, alle norme
      armonizzate di cui all'articolo 5, alle norme nazionali di cui
      all'articolo 4 ed alle altre specifiche tecniche utilizzate dal
      costruttore sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore
      delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso
      laboratori privati accreditati; se non esistono laboratori accreditati
      allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilita' di un
      organismo notificato.
      3. Con riferimento al comma 2 il Ministero delle comunicazioni accredita i
      laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata
      dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a fare parte almeno un
      rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
      dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di
      normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove
      di conformita' degli apparati alle norme per le quali hanno ricevuto
      l'accreditamento. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro
      delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
      agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la procedura di rilascio
      dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo
      dell'accreditamento stesso.
      4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente
      dall'organizzazione del costruttore o di un operatore di rete di
      telecomunicazioni ovvero di un fornitore di servizi di telecomunicazioni;
      devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacita'
      per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti
      di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove.
      L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con
      l'impegno di riservatezza verso terzi.
      5. L'accreditamento puo' essere sospeso dalla competente direzione generale
      del Ministero delle comunicazioni, sentita la commissione tecnica di cui
      al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da
      parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento e' revocato
      dalla direzione stessa, sentita la commissione:
 
                      a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le
      modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di
      sospensione;
 
                      b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati
      al momento del rilascio dell'accreditamento.
 
      6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si
      applicano le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni rese a
      terzi ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni
      legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
      approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
      156.
      7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta che un apparecchio non e'
      conforme ai requisiti indicati nella presente legge, esso adotta i
      provvedimenti necessari per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal
      servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o
      limitarne la libera circolazione.
      8. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di provvedimenti
      di cui al comma 7, li notifica immediatamente alla Commissione europea
      indicandone i motivi e precisando, in particolare, se i provvedimenti
      siano da collegare:
 
                      a) ad una non corretta applicazione delle norme
      armonizzate di cui all'articolo5,comma 1;
 
                      b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo
      5, comma 1;
 
                      c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo
      3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui
      all'articolo 5, comma 1.
      9. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, il Ministero delle
      comunicazioni puo', a norma del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
      reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive
      modificazioni, e, in particolare, degli articoli 28 e 30, adottare
      provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o limitare l'immissione
      sul suo mercato ovvero di esigere il ritiro dal suo mercato di
      apparecchiature radio, inclusi tipi di apparecchiature radio che hanno
      causato o che il Ministero presume ragionevolmente causino interferenze
      dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle
      bande di frequenze attribuite in sede nazionale.
      10. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione delle misure di
      cui al comma 9, ne informa immediatamente la Commissione europea
      specificandone le ragioni.
      11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico
      del fabbricante, del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul
      mercato degli apparecchi.
      12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle comunicazioni
      adotta provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate
      dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate
      dalla stessa.
 

      Art. 10.
      (Sanzioni).
 
      1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al
      dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi non
      conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e' assoggettato alla
      sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 8 milioni a
      lire 48 milioni e del pagamento di una somma da lire 40 mila a lire 240
      mila per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque
      apporta modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che
      comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso la
      sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire 200
      milioni.
      2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al
      dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi
      conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, ma privi della
      marcatura CE, compreso l'identificatore di categoria ove previsto, e del
      numero dell'organismo notificato, laddove richiesto, oppure chi, dovendo
      detenere la documentazione tecnica di cui agli allegati II, III, IV e V
      annessi alla presente legge nei rispettivi casi di applicabilita', ne viene
      trovato totalmente o parzialmente sprovvisto e' assoggettato alla sanzione
      amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 24
      milioni e del pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 120 mila per
      ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo'
      superare la somma complessiva di lire 200 milioni.
      3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura ovvero
      ne limitano la visibilita' e la leggibilita', e' assoggettato alla sanzione
      amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12
      milioni.
      4. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchi che non rispettano le
      prescrizioni della presente legge e' assoggettato alla sanzione
      amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30
      milioni.
      5. Chiunque utilizza apparecchi, conformi alla presente legge, non
      correttamente installati o sottoposti a non corretta manutenzione ovvero
      non li utilizza per i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso
      personale modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che
      comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo
      3 e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
      da lire 500 mila a lire 3 milioni.
      6. La mancata notificazione al Ministero delle comunicazioni della
      immissione sul mercato di un prodotto di cui all'articolo 6, comma 4,
      comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una
      somma da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
      7. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla
      presente legge e' svolto dagli uffici centrali e periferici del Ministero
      delle comunicazioni e dai competenti organi di polizia; l'applicazione
      delle previste sanzioni amministrative compete agli uffici periferici del
      Ministero.
      8. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'articolo 2,
      comma 1, che sono immessi sul mercato o messi in esercizio e che
      risultano:
 
                      a) non conformi ai requisiti essenziali di cui
      all'articolo 3;
 
                      b) privi della marcatura CE, ivi compreso l'identificatore
      di categoria ove stabilito, o del numero dell'organismo notificato,
      laddove richiesto;
 
                      c) non corredati dalla dichiarazione di conformita';
 
                      d) provvisti di marcature che possano confondersi con la
      marcatura CE ovvero che possano limitarne la visibilita' o la leggibilita'.
      9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla
      esecuzione del sequestro, non si e' proceduto alla regolarizzazione delle
      situazioni indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato degli
      apparecchi medesimi.
 

      Capo II
      VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

      Art. 11.
      (Procedure di valutazione della conformita').
 
      1. Le procedure di valutazione della conformita' indicate nel presente
      articolo devono essere applicate per dimostrare la conformita'
      dell'apparecchio ai requisiti essenziali pertinenti definiti nell'articolo
      3.
      2. A scelta del fabbricante, la conformita' dell'apparecchio ai requisiti
      essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), puo' essere
      dimostrata mediante le procedure definite, rispettivamente, nella legge 18
      ottobre 1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre
      1996, n. 626, e nel decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, qualora
      l'apparato rientri nell'ambito di applicazione di tali provvedimenti
      ovvero in alternativa secondo le procedure indicate nel presente articolo.
      3. Le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano lo
      spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri e spaziali, nonche' le
      componenti di ricezione delle apparecchiature radio sono sottoposte alle
      procedure di valutazione della conformita' descritte negli allegati II, IV
      o V, annessi alla presente legge, a scelta del fabbricante.
      4. Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui
      all'articolo 5, comma 1, le apparecchiature radio non previste nel comma 3
      sono sottoposte a una delle procedure descritte negli allegati III, IV o
      V, annessi alla presente legge, a scelta del fabbricante.
      5. Qualora il fabbricante non abbia applicato o abbia applicato solo in
      parte le norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1, le
      apparecchiature radio non previste nel comma 3 sono sottoposte alle
      procedure descritte nell'allegato IV o nell'allegato V, annessi alla
      presente legge, a scelta del fabbricante.
      6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione
      della conformita' di cui ai commi da 2 a 5 sono redatti in lingua italiana
      o, se del caso, in una lingua ammessa dall'organismo notificato coinvolto.
 

      Art. 12.
      (Organismi notificati).
 
      1. Il Ministero delle comunicazioni designa gli organismi che rispettano i
      criteri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge per
      l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformita' previste
      dall'articolo 11.
      2. Gli organismi, che intendono ottenere la designazione di cui al comma
      1, presentano apposita domanda al Ministero delle comunicazioni, fornendo
      ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di
      cui all'allegato VI annesso alla presente legge. Il Ministero delle
      comunicazioni si pronuncia entro centoventi giorni.
      3. Il Ministero delle comunicazioni verifica periodicamente, ed almeno
      ogni due anni, il corretto svolgimento dei compiti assegnati agli
      organismi ed accerta che essi mantengano i requisiti di cui all'allegato
      VI annesso alla presente legge.
      4. Le spese relative ai commi 1 e 3 del presente articolo sono a carico
      dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle
      disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
      telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
      29 marzo 1973, n. 156.
      5. Il Ministero delle comunicazioni informa la Commissione europea in
      merito agli organismi notificati di cui al comma 1.
      6. Gli organismi notificati stabiliscono i prezzi per le singole
      prestazioni offerte e li rendono pubblici.
      7. Nella fase di prima attuazione della presente legge ed in attesa
      dell'applicazione della procedura di cui all'allegato VI annesso alla
      medesima per la designazione degli organismi notificati, ISCTI e' designato
      allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 11.
      8. Il Ministero delle comunicazioni, qualora accerti che un organismo
      notificato non soddisfi piu' i criteri indicati nell'allegato VI annesso
      alla presente legge, ovvero non espleti correttamente i propri compiti,
      adotta un provvedimento motivato di sospensione e successivamente di
      revoca se il soggetto interessato non ottemperi alle indicazioni.
      9. I provvedimenti di cui al comma 8 sono notificati alla Commissione
      europea.
      10. Il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta
      Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi notificati
      e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella
      Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di
      identificazione loro attribuito dalla stessa Commissione.
 

      Capo III
      MARCATURA CE  DI CONFORMITÀ E ISCRIZIONI
 
      Art. 13.
      (Marcatura CE).
 
      1. L'apparecchio conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3
      pertinenti e' contraddistinto dalla marcatura CE di conformità. Le
      caratteristiche tecniche della marcatura sono stabilite nel rispetto delle
      disposizioni comunitarie con regolamento da adottare con decreto del
      Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
      legge 23 agosto 1988, n. 400. La marcatura e' apposta sotto la
      responsabilita' del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato
      nell'Unione europea o della persona responsabile dell'immissione sul
      mercato dell'apparecchio. Quando si ricorre alle procedure di cui agli
      allegati III, IV o V, annessi alla presente legge, la marcatura e'
      accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato
      previsto nell'articolo 12, comma 1. Le apparecchiature radio sono inoltre
      accompagnate dall'identificatore della categoria rispettiva, ove ne sia
      stato assegnato uno. E' consentito apporre sull'apparecchiatura altre
      marcature, purché non riducano la visibilita' e la leggibilita' della
      marcatura CE di conformita'.
      2. Nessun apparecchio, sia esso conforme o meno ai requisiti essenziali
      pertinenti, di cui all'art. 3, puo' recare marchi idonei a trarre in
      inganno i terzi quanto al significato e alla forma della marcatura CE.
      3. Il Ministero delle comunicazioni adotta i provvedimenti indicati
      nell'articolo 9 nei confronti di chi ha apposto una marcatura non conforme
      ai commi 1 e 2 del presente articolo. Se non e' possibile identificare la
      persona che ha apposto la marcatura, il provvedimento puo' essere adottato
      nei riguardi di chi deteneva l'apparecchio al momento in cui e' stata
      riscontrata la non conformita'.
      4. Ciascun apparecchio e' contraddistinto dal fabbricante mediante
      l'indicazione del modello, del lotto, dei numeri di serie e del nome del
      fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.
 

      Capo IV
      COMITATO
 
      Art. 14.
      (Commissione consultiva).
      1. Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di provvedimento
      dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il
      compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni
      di cui alla presente legge. La commissione e' costituita da funzionari dei
      Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e
      dell'artigianato e dell'interno. Al funzionamento della commissione si
      provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
 

      Capo V
      DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 
      Art. 15.
      (Paesi terzi).
 
      l. Il Ministero delle comunicazioni puo' informare la Commissione europea
      delle difficolta' di ordine generale, giuridiche o pratiche, incontrate da
      imprese comunitarie con riguardo all'immissione sul mercato di Paesi terzi
      di apparecchiature terminali di telecomunicazioni e di apparecchiature
      radio.
 

      Art. 16.
      (Disposizioni transitorie).
 
      1. Le norme armonizzate previste nella legge 18 ottobre 1977, n. 791, come
      modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, o nel decreto
      legislativo 12 novembre 1996, n. 615, in attuazione, rispettivamente,
      delle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE, i cui riferimenti siano stati
      pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono
      costituire la base per la presunzione di conformita' ai requisiti
      essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della presente
      legge. Le regole tecniche comuni previste nella direttiva 98/13/CE del
      Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, i cui
      riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
      europee, possono costituire la base per la presunzione di conformita' agli
      altri requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3 della presente
      legge.
      2. Sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio di
      apparecchi che ottemperano alle disposizioni della direttiva 98/13/CE o
      alle norme vigenti anteriormente alla data dell'8 aprile 2000, immessi per
      la prima volta sul mercato prima del 7 aprile 1999 o entro due anni dalla
      medesima data.
 

      Art. 17.
      (Abrogazioni).
 
      1. Sono abrogati il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, ed il
      regolamento adottato con decreto del Ministro delle poste e delle
      telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.
      2. Agli apparecchi, che rientrano nell'ambito di applicazione della
      presente legge, non si applicano gli articoli 398 e 399 del testo unico
      delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
      telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
      29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, l'articolo 1, comma 1,
      lettere f), g), h) e l), e l'articolo 8 del decreto legislativo 12
      novembre 1996, n. 615, ed il regolamento emanato con decreto del
      Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507.
      3. Agli apparecchi che rientrano nell'ambito di applicazione della
      presente legge non si applicano le disposizioni della legge 18 ottobre
      1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 29 novembre 1996, n.
      626, tranne gli obiettivi in materia di requisiti di sicurezza di cui
      all'articolo 2 ed all'allegato I, nonche' la procedura di valutazione della
      conformita' di cui agli allegati II, parte B, e III, annessi alla medesima
      legge n. 791 del 1977, e successive modificazioni.
      4. In relazione alle specifiche tecniche delle interfacce, per gli
      apparecchi soggetti alla presente legge sono fatte salve le prescrizioni
      tecniche, contenute nella vigente normativa nazionale, riguardanti la
      gestione delle frequenze.
 

      Art. 18.
      (Modifiche).
 
      1. All'adeguamento degli allegati da I a VI annessi alla presente legge,
      necessario per l'allineamento degli stessi alla successiva normativa
      comunitaria, si provvede con regolamento governativo emanato ai sensi
      dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 

      Art. 19.
      (Entrata in vigore).
 
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
      sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 
      Allegato I
      (v. articolo 2, comma 4)
      1. La presente legge non si applica:
 
                      a) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori
      per il servizio di radioamatore e per il servizio di radioamatore via
      satellite, definiti, rispettivamente, ai nn. S1.56 e S1.57 del regolamento
      delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle
      telecomunicazioni (UIT), ad eccezione delle apparecchiature che si trovano
      in commercio; gli insiemi di componenti (kit) destinati ad essere
      assemblati da radioamatori e le apparecchiature in commercio modificate
      dai radioamatori e ad uso degli stessi non sono considerati
      apparecchiature che si trovano in commercio;
 
                      b) alle apparecchiature rientranti nell'ambito di
      applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della
      Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, sull'equipaggiamento marittimo;
 
                      c) al cablaggio;
 
                      d) alle apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate
      esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva;
 
                      e) ai prodotti, alle attrezzature ed agli elementi
      previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio,
      del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di
      procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile;
 
                      f) alle apparecchiature ed ai sistemi per la gestione del
      traffico aereo contemplati dal regolamento emanato con decreto del
      Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 481.
 

      Allegato II
      (v. articolo 11, comma 3)
 

      PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
      (CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO)
 
      1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il
      suo mandatario stabilito nell'Unione europea si accerta e dichiara che i
      prodotti in questione soddisfano i requisiti ad essi applicabili. Il
      fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione appone la marcatura
      CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformita'
      (vedi scheda 1).
      2. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta al comma
      4; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea tiene
      tale documentazione a disposizione delle autorita' nazionali competenti di
      qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data
      di fabbricazione dell'ultima serie del prodotto.
      3. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti
      nell'Unione europea, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione
      tecnica incombe alla persona che immette il prodotto nel mercato
      comunitario.
      4. La documentazione tecnica, di cui ai commi 2 e 3, deve consentire di
      valutare la conformita' del prodotto ai requisiti della presente legge;
      deve comprendere gli aspetti relativi al progetto, alla fabbricazione ed
      al funzionamento del prodotto, e in particolare:
 
                      a) la descrizione generale del prodotto;
 
                      b) i disegni di progettazione e di fabbricazione, nonche'
      gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, eccetera;
 
                      c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per
      comprendere i disegni e gli schemi di cui alla lettera b) ed il
      funzionamento del prodotto;
 
                      d) un elenco delle norme di cui all'articolo 5 applicate
      interamente o in parte, nonché la descrizione e la spiegazione delle
      soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui
      all'articolo 3 qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state
      applicate o non esistano;
 
                      e) i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli
      svolti;
 
                      f) le relazioni sulle prove effettuate.
      5. Il fabbricante o il suo mandatario conserva la dichiarazione di
      conformita' e la relativa documentazione tecnica.
      6. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche' il processo
      di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla documentazione
      tecnica di cui al comma 2 e ai requisiti della presente legge che ad essi
      si applicano.
 

      SCHEDA 1
 
      DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
      (da tenere a disposizione delle autorita' di sorveglianza e controllo)
 
      Il sottoscritto ............................................
      (nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea o
      del responsabile dell'immissione sul mercato)
 
      ............................................................
      ............................................................
      ............................................................
      (indirizzo)in ottemperanza alle disposizioni della legge ........ allegato
      II,dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto
      ............................................................
      ............................................................
      ............................................................
      ............................................................
      (descrizione generale del prodotto, inclusi la denominazione, il tipo o il
      modello, ed indicazione dei dati riguardanti il fabbricante) è conforme:
 
                      a) alla documentazione tecnica ad esso relativa;
 
                      b) alle norme ...................................
      ............................................................
      ............................................................
      ............................................................
      (elenco delle norme di cui all'articolo 5 della legge ... (*), applicate
      interamente o in parte)
 
      (data) (timbro e firma)
 

      (*) Qualora le norme dell'articolo 5 ... non siano state applicate o non
      esistano, deve farsi riferimento alla documentazione tecnica concernente
      la descrizione e la spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare i
      requisiti essenziali dettati dalla legge ...
 
 
 
      Allegato III
      (v. articolo 11, comma 4)
 

      PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
      (controllo di fabbricazione interno, comprendente prove specifiche
      dell'apparato)
 

      Il presente allegato corrisponde all'allegato II, completato dai seguenti
      requisiti supplementari:
      1) per ciascun tipo di apparecchio sono effettuate, ad opera del
      fabbricante o su mandato dello stesso, le prove radio essenziali.
      L'individuazione delle prove considerate essenziali e' fatta sotto la
      responsabilita' di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo
      che le prove siano definite dalle norme armonizzate;
      2) l'organismo notificato tiene in debita considerazione le decisioni
      precedenti, prese congiuntamente dagli organismi notificati;
      3) il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la
      persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio
      dichiara che le prove sono state effettuate e che l'apparecchio soddisfa i
      requisiti essenziali (vedi scheda 2); nel corso del processo di
      fabbricazione egli appone il numero di identificazione dell'organismo
      notificato se esso e' stato coinvolto nella procedura.
 
      SCHEDA 2
 
      DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
      (da tenere a disposizione delle autorita' di sorveglianza e controllo)
 
      Il sottoscritto ............................................
      (nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea o
      del responsabile dell'immissione sul mercato)
 
      ............................................................
      ............................................................
      ............................................................
      (indirizzo)in ottemperanza alle disposizioni della legge ... allegato III,
      dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto
      ............................................................
      ............................................................
      ............................................................
      ....................