Radiogiornale
Ottobre 2001 Periodico telematico indipendente
CONTINUANO I "REGALI"
AI RADIOAMATORI!
Dopo la regolamentazione dei Ponti UHF e dei Nodi Packet e dopo
la nuova
Regolamentazione per cui, con tutta probabilita', pagheremo una tassa su
ogni apparato posseduto, il Ministero delle Comunicazioni ci fa altri due
regali "disinteressati":
dopo aver inserito in gamma UHF i famosi LPD ora e' la volta dei 2,4 GHz
frequenza dove da anni si facevano sperimentazioni radioamatoriali. In
base alla nuova normativa varata, come viene pbblicato a pagina 18 di
PC World, la frequenza in questione verra' utilizzata d'ora in avanti per
gli apparati Wireless, purche' omologati, ma senza pagamento di nessuna
tassa! Si prevede un notevole affollamento e buoni affari!.
Intanto...
ADDIO SPERIMENTAZIONE!
Un nuovo regalo ai radioamatori, il Governo ha varato a
luglio, ma solo ora
se ne avuta notizia, un disegno di Legge sulla conformita' delle
apparecchiature
per telecomunicazioni, come potete vedere (nell'allegato 1) la Legge non si
applica
solo alle vecchie apparecchiature radioamatoriali, mentre in pratica non ci
sara' piu' consentito "autocostruirci" un apparato!
N.B. Il testo e' lungo, ma pensiamo valga la pena riportarlo
tutto.
DISEGNO DI LEGGE
Attuazione della direttiva 1999/5/CE concernente le
apparecchiature radio,
le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformita', pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale
156 del 7 luglio 2001.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, valgono le seguenti definizioni:
a) "apparecchio": qualsiasi
apparecchiatura che sia
un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di
telecomunicazione o entrambe;
b) "apparecchiatura terminale di
telecomunicazione": e' un
prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale,
destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o
indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione,
cioe'
di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per
fornire servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico;
c) "apparecchiatura radio": e' un
prodotto, o un suo
componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e la
ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle
radiocomunicazioni di Terra e spaziali;
d) "onde radio": onde elettromagnetiche
di frequenza
compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, che si propagano nello spazio senza guida
artificiale;
e) "interfaccia":
1) un punto terminale di rete che
costituisce un punto di
connessione fisica, tramite il quale l'utente può avere accesso alle
reti
pubbliche di telecomunicazione, incluse le specifiche tecniche di tali
connessioni;
2) un'interfaccia radio che definisce la
connessione
radioelettrica tra le apparecchiature radio, ivi comprese le specifiche
tecniche di tali connessioni;
f) "categoria di apparecchiature": e' la
categoria che
individua particolari tipi di apparecchi che, ai sensi della presente
legge, sono considerati simili e che specifica a quali interfacce
l'apparecchio e' destinato ad essere collegato; l'apparecchio puo'
appartenere a piu' di una categoria di apparecchiature;
g) "fascicolo tecnico di fabbricazione":
e' la
documentazione che descrive l'apparecchio e fornisce informazioni e
chiarimenti sulle modalita' con le quali sono stati rispettati i
requisiti
essenziali applicabili;
h) "specifica tecnica": e' la
specificazione che figura in
un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto,
quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le
dimensioni,
comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda
la
terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio,
la
marcatura e l'etichettatura;
i) "norma armonizzata": e' la specifica
tecnica adottata da
un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato
della
Commissione europea e secondo le procedure di informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
allo
scopo di stabilire un "requisito europeo", al quale non è obbligatorio
conformarsi ma il cui rispetto fa presumere la conformità ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 3;
l) "regola tecnica comune": e' la
specifica tecnica per le
apparecchiature di rete fisica, derivata da norme tecniche
internazionali
o europee, valida nei Paesi membri dell'Unione europea e la cui
osservanza
e' obbligatoria solo per le apparecchiature della rete fisica;
m) "interferenze dannose": sono le
interferenze che
pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di
altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o
interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera
conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
n) "immissione sul mercato": il
passaggio dalla fase di
produzione a quella di messa a disposizione dell'apparecchio, ai fini
della distribuzione, a pagamento o a titolo gratuito, ovvero dell'uso
nel
mercato interno.
Art.2
(Ambito di applicazione e scopo).
1. La presente legge detta le disposizioni per l'immissione nel mercato,
la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature
radio
e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), contenga come parte integrante o accessoria, un dispositivo medico
ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,
come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95, o un
dispositivo medico impiantabile attivo, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, l'apparecchio e' soggetto
alla disciplina della presente legge, fatta salva l'applicazione delle
pertinenti normative armonizzate comunitarie e di quelle nazionali che
le
recepiscono, previste per i dispositivi di cui al presente comma.
3. Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), sia un componente, o un'entita' tecnica distinto di un veicolo ai
sensi
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 febbraio
1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 30 marzo 1996, concernente le perturbazioni radioelettriche
(compatibilità elettromagnetica) dei veicoli ovvero sia un componente o
un'entita' tecnica distinto di un veicolo ai sensi del decreto del
Ministro
dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre
ruote,
l'apparecchio e' soggetto alla disciplina della presente legge, fatta
salva
l'applicazione delle pertinenti normative armonizzate comunitarie e di
quelle nazionali che le recepiscono, previste per i componenti o le
entità
tecniche distinte di cui al presente comma.
4. La presente legge non si applica alle apparecchiature elencate
nell'allegato I annesso alla medesimo
5. La presente legge non si applica agli apparecchi usati esclusivamente
nelle attivita' concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa, i
procedimenti penali, l'ordine e la sicurezza pubblici. Nel caso in cui i
suddetti apparecchi debbano essere collegati alle reti pubbliche di
telecomunicazioni, l'amministrazione interessata e' tenuta a garantire
il
rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
Art.3
(Requisiti essenziali).
1. I requisiti essenziali applicabili a tutti gli
apparecchi sono i
seguenti:
a) la protezione della salute e della
sicurezza
dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per
quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla legge 18 ottobre
1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996,
n.
626, ma senza applicazione di limiti di tensione;
b) i requisiti in materia di protezione
per quanto
riguarda la compatibilita' elettromagnetica previsti dal decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 615
2. Le apparecchiature radio, in osservanza del piano
nazionale di
ripartizione delle frequenze, sono costruite in modo da utilizzare in
maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra
e
spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose.
3. La Commissione europea puo' stabilire che gli
apparecchi all'interno di
determinate categorie o determinati tipi di apparecchi devono essere
costruiti in modo da:
a) interagire tramite reti con altri
apparecchi e poter
essere collegati ad interfacce di tipo appropriato;
b) non danneggiare la rete o il suo
funzionamento ne' fare
cattivo uso delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento
inaccettabile del servizio;
c) contenere elementi di sicurezza per
garantire la
protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e
dell'abbonato;
d) supportare funzioni speciali che
consentano di evitare
frodi;
e) supportare funzioni speciali che
consentano l'accesso a
servizi d'emergenza;
f) supportare funzioni speciali che
facilitino il loro uso
da parte di utenti disabili.
4. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere note nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione
europea circa l'applicazione dei requisiti essenziali di cui al comma 3
e
la relativa data di efficacia.
Art. 4.
(Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia).
1. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla
Commissione europea le
interfacce che esso ha regolamentato, qualora non siano state notificate
ai sensi delle disposizioni concernenti le informazioni nel settore
delle
norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE.
Il
Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana delle decisioni della Commissione
europea in ordine all'equivalenza fra le interfacce notificate ed
all'assegnazione di un identificatore di categoria delle
apparecchiature,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
2. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla
Commissione europea i
tipi di interfaccia offerti in Italia dagli operatori delle reti
pubbliche
di telecomunicazione. Con uno o piu' regolamenti da adottare con decreto
del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' con le
quali
gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono
pubbliche le specifiche tecniche di tali interfacce prima di rendere
disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce,
nonché i relativi aggiornamenti.
3. Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al
Ministero delle
comunicazioni e di pubblicazione delle interfacce:
a) i gestori diretti, cioe' gli operatori
che forniscono un
servizio pubblico di telecomunicazioni attraverso una rete a cui i
terminali possono essere connessi o attraverso una interfaccia di rete
fisica o attraverso una interfaccia radio;
b) i gestori indirettamente connessi,
cioe' quegli
operatori di rete pubblica che forniscono servizi a terzi mediante
contratto, ma che non offrono una interfaccia diretta di rete;
c) i fornitori di servizi pubblici, cioe'
gli operatori che
forniscono servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o piu'
apparecchi connessi alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio
la
rete.
4. Le informazioni riguardano tutte le interfacce al
pubblico; in
particolare le specifiche:
a) fanno esplicito riferimento alle norme
armonizzate e a
quelle nazionali utilizzate interamente o parzialmente e, se del caso,
indicano quali opzioni, aggiunte o modifiche sono state adottate;
b) contengono informazioni sufficienti a consentire la
progettazione degli apparecchi in modo tale che possano interoperare con
le reti pubbliche di telecomunicazioni allo scopo di stabilire,
modificare, tariffare, mantenere e liberare una connessione fisica o
virtuale per ottemperare ai requisiti di cui all'articolo 3; le
specifiche
devono inoltre fornire dettagli sui servizi supplementari o sulle
caratteristiche di livello superiore forniti dalla rete, necessari per
la
progettazione ed il funzionamento dei terminali; devono essere fornite
inoltre informazioni sufficienti sulle modalita' di verifica della
conformità dei terminali ai requisiti di cui al citato articolo 3;
c) sono disponibili anche in formato
elettronico.
Art. 5.
(Norme armonizzate).
1. Gli apparecchi conformi alle norme armonizzate, o a
parte di esse, i
cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale
delle Comunita' europee, si presumono conformi ai requisiti essenziali
elencati nell'articolo 3, nella misura in cui siano contemplati nelle
citate norme armonizzate o in parte di esse.
2. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazioni
reputi che la
conformità ad una norma armonizzata non garantisce il rispetto dei
requisiti essenziali di cui all'articolo 3, il Ministero stesso informa
il
comitato TCAM (telecommunications conformity assessment and market
surveillance committee), istituito dalla Commissione europea per la
valutazione della conformita' e per la sorveglianza del mercato nel
settore
delle telecomunicazioni.
3. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere note nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione
europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme
armonizzate.
Art. 6.
(Immissione sul mercato).
1. Il fabbricante o il suo mandatario e' tenuto ad
immettere sul mercato
gli apparecchi soltanto se rispettano gli appropriati requisiti
essenziali
di cui all'articolo 3, nonche' le altre disposizioni pertinenti della
presente legge.
2. Gli apparecchi immessi sul mercato prima della data di cui
all'articolo
3, comma 4, possono continuare ad essere distribuiti per il periodo di
tempo fissato dal Ministero delle comunicazioni conformemente alle
decisioni della Commissione europea.
3. Il fabbricante o la persona responsabile dell'immissione sul mercato
dell'apparecchio e' tenuto a fornire all'utente le informazioni sull'uso
a
cui l'apparecchio e' destinato, unitamente alla dichiarazione di
conformita'
ai requisiti essenziali. Nel caso delle apparecchiature radio, tali
informazioni devono essere apposte sull'imballaggio o essere riportate
nelle istruzioni per l'uso allo scopo di identificare gli Stati membri
dell'Unione europea o la zona geografica all'interno di uno Stato membro
dove l'apparecchiatura in questione e' destinata ad essere utilizzata e
devono avvertire l'utente, attraverso le marcature sull'apparato, di
eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie per l'uso
delle apparecchiature radio in taluni Stati membri. Nel caso delle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni, tali informazioni devono
essere sufficienti ad individuare le interfacce delle reti pubbliche di
telecomunicazioni cui l'apparecchiatura e' destinata a collegarsi. Per
tutti gli apparecchi tali informazioni devono essere esposte in maniera
visibile.
4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza
la
cui applicazione non è armonizzata nell'Unione europea il fabbricante o
il
suo mandatario stabilito nell'Unione o la persona responsabile
dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura notifica, almeno
quattro
settimane prima, la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura
sul
mercato al Ministero delle comunicazioni, utilizzando il modello
definito
dal Ministero stesso. La notifica fornisce informazioni circa le
caratteristiche radio dell'apparecchiatura con particolare riferimento
alle bande di frequenza, alla spaziatura tra i canali, al tipo di
modulazione ed alla potenza RF emessa e riporta il numero
d'identificazione dell'organismo notificato interessato di cui
all'articolo 12. Il Ministero delle comunicazioni comunica al
fabbricante
o al suo mandatario stabilito nella Unione europea o alla persona
responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura eventuali
divieti o limitazioni motivati e ne informa la Commissione europea.
Art. 7.
(Messa in servizio e diritto di collegamento).
1. E' consentita la messa in servizio degli apparecchi
per lo scopo cui
sono destinati se essi sono conformi ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 3 ed alle altre disposizioni pertinenti della presente
legge.
2. Fatti salvi il comma 1 ed eventuali condizioni connesse
all'autorizzazione per la fornitura del servizio in questione in
conformita' alla normativa comunitaria ed a quella nazionale di
recepimento, il Ministero delle comunicazioni puo' limitare la messa in
servizio di apparecchiature radio soltanto per motivi connessi all'uso
efficace dello spettro delle radiofrequenze, per evitare interferenze
dannose o per questioni di sanita' pubblica.
3. Fatto salvo il comma 4, gli operatori di reti pubbliche di
telecomunicazione non devono rifiutare di collegare apparecchiature
terminali di telecomunicazione ad apposite interfacce per motivi
tecnici,
qualora dette apparecchiature siano conformi ai requisiti di cui
all'articolo 3.
4. Nel caso in cui il Ministero delle comunicazioni ritenga che un
apparecchio dichiarato conforme alla presente legge provochi seri danni
ad
una rete o interferenze radio dannose o disturbi la rete o il suo
funzionamento, l'operatore della rete stessa puo' essere autorizzato dal
Ministero a rifiutare o ad interrompere il collegamento o a ritirare dal
servizio tale apparecchio. Il Ministero delle comunicazioni notifica
dette
autorizzazioni alla Commissione europea, che esprime un parere in
materia.
A seguito delle indicazioni della Commissione europea, il Ministero
delle
comunicazioni puo' adottare altre misure.
5. In caso di emergenza l'operatore puo' disconnettere gli apparecchi
qualora lo richieda la protezione della rete o qualora possa essere
offerta subito all'utente una soluzione alternativa, senza costi a
carico
di quest'ultimo. L'operatore informa immediatamente il Ministero delle
comunicazioni.
Art. 8.
(Libera circolazione degli apparecchi).
1. Non e' vietata, limitata o impedita l'immissione sul
mercato e la messa
in servizio di apparecchi recanti la marcatura CE che ne indica la
conformita' alle disposizioni della presente legge. Cio' non pregiudica
l'applicazione dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo 7, comma 2, e
dell'articolo 9, comma 8.
2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni commerciali e
manifestazioni analoghe e' ammessa l'esposizione di un apparecchio che
non
rispetti le disposizioni della presente legge, purche' un'indicazione
visibile segnali chiaramente tale circostanza e che l'apparecchio non
puo'
essere commercializzato o messo in servizio finche' non sia reso
conforme
alle predette disposizioni.
3. Nel caso che l'apparecchio sia disciplinato per aspetti diversi da
quelli della presente legge da altre direttive comunitarie e norme
nazionali che le recepiscono, che prevedono l'apposizione della
marcatura
CE, la medesima fa presumere che l'apparecchio soddisfa anche alle
disposizione di tali altre direttive e norme nazionali. Nel caso in cui
una o piu' delle suddette direttive e norme nazionali lascino al
fabbricante la facoltqa' di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura CE indica che l'apparecchio soddisfa
esclusivamente le disposizioni delle direttive e norme nazionali
applicate
dal fabbricante. In questo caso i riferimenti alle direttive e alle
norme
nazionali applicate devono figurare nei documenti, avvisi o istruzioni
che
accompagnano tali prodotti.
Art. 9.
(Sorveglianza del mercato - Laboratori di prova).
1. Il Ministero delle comunicazioni, in collaborazione
con gli organi di
polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio
1997,
n. 249, provvede ad accertare la conformita' dei prodotti immessi sul
mercato e di quelli messi in esercizio a quanto stabilito dalla presente
legge anche mediante prelievo delle apparecchiature presso i
costruttori,
gli importatori, i grossisti, i distributori ed i dettaglianti, nonche'
presso gli utilizzatori delle apparecchiature medesime. I controlli sono
effettuati secondo le modalita' stabilite con regolamento da adottare
con
decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17,
comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la rispondenza degli
apparecchi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, alle norme
armonizzate di cui all'articolo 5, alle norme nazionali di cui
all'articolo 4 ed alle altre specifiche tecniche utilizzate dal
costruttore sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o
presso
laboratori privati accreditati; se non esistono laboratori accreditati
allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilita' di un
organismo notificato.
3. Con riferimento al comma 2 il Ministero delle comunicazioni accredita
i
laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata
dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a fare parte almeno un
rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di
normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le
prove
di conformita' degli apparati alle norme per le quali hanno ricevuto
l'accreditamento. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro
delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la procedura di rilascio
dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo
dell'accreditamento stesso.
4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente
dall'organizzazione del costruttore o di un operatore di rete di
telecomunicazioni ovvero di un fornitore di servizi di
telecomunicazioni;
devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata
capacita'
per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere
forniti
di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove.
L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta
con
l'impegno di riservatezza verso terzi.
5. L'accreditamento puo' essere sospeso dalla competente direzione
generale
del Ministero delle comunicazioni, sentita la commissione tecnica di cui
al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza
da
parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento e'
revocato
dalla direzione stessa, sentita la commissione:
a) nel caso in cui il laboratorio non
ottempera, con le
modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di
sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i
requisiti accertati
al momento del rilascio dell'accreditamento.
6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del
rinnovo si
applicano le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni rese a
terzi ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156.
7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta che un apparecchio non e'
conforme ai requisiti indicati nella presente legge, esso adotta i
provvedimenti necessari per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal
servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o
limitarne la libera circolazione.
8. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di
provvedimenti
di cui al comma 7, li notifica immediatamente alla Commissione europea
indicandone i motivi e precisando, in particolare, se i provvedimenti
siano da collegare:
a) ad una non corretta applicazione delle
norme
armonizzate di cui all'articolo5,comma 1;
b) a carenze delle norme armonizzate di
cui all'articolo
5, comma 1;
c) al mancato rispetto dei requisiti di
cui all'articolo
3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui
all'articolo 5, comma 1.
9. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, il Ministero delle
comunicazioni puo', a norma del Trattato istitutivo della Comunita'
europea,
reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive
modificazioni, e, in particolare, degli articoli 28 e 30, adottare
provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o limitare l'immissione
sul suo mercato ovvero di esigere il ritiro dal suo mercato di
apparecchiature radio, inclusi tipi di apparecchiature radio che hanno
causato o che il Ministero presume ragionevolmente causino interferenze
dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati
sulle
bande di frequenze attribuite in sede nazionale.
10. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione delle misure
di
cui al comma 9, ne informa immediatamente la Commissione europea
specificandone le ragioni.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico
del fabbricante, del suo mandatario o del responsabile dell'immissione
sul
mercato degli apparecchi.
12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle comunicazioni
adotta provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni
comunicate
dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate
dalla stessa.
Art. 10.
(Sanzioni).
1. Chiunque immette nel mercato, commercializza
all'ingrosso o al
dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi
non
conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e' assoggettato
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 8 milioni a
lire 48 milioni e del pagamento di una somma da lire 40 mila a lire 240
mila per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione e' assoggettato
chiunque
apporta modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che
comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso la
sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire
200
milioni.
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al
dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi
conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, ma privi della
marcatura CE, compreso l'identificatore di categoria ove previsto, e del
numero dell'organismo notificato, laddove richiesto, oppure chi, dovendo
detenere la documentazione tecnica di cui agli allegati II, III, IV e V
annessi alla presente legge nei rispettivi casi di applicabilita', ne
viene
trovato totalmente o parzialmente sprovvisto e' assoggettato alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 24
milioni e del pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 120 mila per
ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo'
superare la somma complessiva di lire 200 milioni.
3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura
ovvero
ne limitano la visibilita' e la leggibilita', e' assoggettato alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12
milioni.
4. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchi che non rispettano le
prescrizioni della presente legge e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30
milioni.
5. Chiunque utilizza apparecchi, conformi alla presente legge, non
correttamente installati o sottoposti a non corretta manutenzione ovvero
non li utilizza per i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso
personale modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura
che
comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali di cui
all'articolo
3 e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma
da lire 500 mila a lire 3 milioni.
6. La mancata notificazione al Ministero delle comunicazioni della
immissione sul mercato di un prodotto di cui all'articolo 6, comma 4,
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di
una
somma da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
7. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla
presente legge e' svolto dagli uffici centrali e periferici del
Ministero
delle comunicazioni e dai competenti organi di polizia; l'applicazione
delle previste sanzioni amministrative compete agli uffici periferici
del
Ministero.
8. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'articolo 2,
comma 1, che sono immessi sul mercato o messi in esercizio e che
risultano:
a) non conformi ai requisiti essenziali
di cui
all'articolo 3;
b) privi della marcatura CE, ivi compreso
l'identificatore
di categoria ove stabilito, o del numero dell'organismo notificato,
laddove richiesto;
c) non corredati dalla dichiarazione di
conformita';
d) provvisti di marcature che possano
confondersi con la
marcatura CE ovvero che possano limitarne la visibilita' o la
leggibilita'.
9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla
esecuzione del sequestro, non si e' proceduto alla regolarizzazione
delle
situazioni indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato degli
apparecchi medesimi.
Capo II
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
Art. 11.
(Procedure di valutazione della conformita').
1. Le procedure di valutazione della conformita' indicate
nel presente
articolo devono essere applicate per dimostrare la conformita'
dell'apparecchio ai requisiti essenziali pertinenti definiti
nell'articolo
3.
2. A scelta del fabbricante, la conformita' dell'apparecchio ai
requisiti
essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), puo' essere
dimostrata mediante le procedure definite, rispettivamente, nella legge
18
ottobre 1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 25
novembre
1996, n. 626, e nel decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615,
qualora
l'apparato rientri nell'ambito di applicazione di tali provvedimenti
ovvero in alternativa secondo le procedure indicate nel presente
articolo.
3. Le apparecchiature terminali di telecomunicazione che non impiegano
lo
spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri e spaziali, nonche'
le
componenti di ricezione delle apparecchiature radio sono sottoposte alle
procedure di valutazione della conformita' descritte negli allegati II,
IV
o V, annessi alla presente legge, a scelta del fabbricante.
4. Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate di cui
all'articolo 5, comma 1, le apparecchiature radio non previste nel comma
3
sono sottoposte a una delle procedure descritte negli allegati III, IV o
V, annessi alla presente legge, a scelta del fabbricante.
5. Qualora il fabbricante non abbia applicato o abbia applicato solo in
parte le norme armonizzate di cui all'articolo 5, comma 1, le
apparecchiature radio non previste nel comma 3 sono sottoposte alle
procedure descritte nell'allegato IV o nell'allegato V, annessi alla
presente legge, a scelta del fabbricante.
6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di
valutazione
della conformita' di cui ai commi da 2 a 5 sono redatti in lingua
italiana
o, se del caso, in una lingua ammessa dall'organismo notificato
coinvolto.
Art. 12.
(Organismi notificati).
1. Il Ministero delle comunicazioni designa gli organismi
che rispettano i
criteri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge per
l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformita' previste
dall'articolo 11.
2. Gli organismi, che intendono ottenere la designazione di cui al comma
1, presentano apposita domanda al Ministero delle comunicazioni,
fornendo
ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri
di
cui all'allegato VI annesso alla presente legge. Il Ministero delle
comunicazioni si pronuncia entro centoventi giorni.
3. Il Ministero delle comunicazioni verifica periodicamente, ed almeno
ogni due anni, il corretto svolgimento dei compiti assegnati agli
organismi ed accerta che essi mantengano i requisiti di cui all'allegato
VI annesso alla presente legge.
4. Le spese relative ai commi 1 e 3 del presente articolo sono a carico
dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 19 del testo unico
delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156.
5. Il Ministero delle comunicazioni informa la Commissione europea in
merito agli organismi notificati di cui al comma 1.
6. Gli organismi notificati stabiliscono i prezzi per le singole
prestazioni offerte e li rendono pubblici.
7. Nella fase di prima attuazione della presente legge ed in attesa
dell'applicazione della procedura di cui all'allegato VI annesso alla
medesima per la designazione degli organismi notificati, ISCTI e'
designato
allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 11.
8. Il Ministero delle comunicazioni, qualora accerti che un organismo
notificato non soddisfi piu' i criteri indicati nell'allegato VI annesso
alla presente legge, ovvero non espleti correttamente i propri compiti,
adotta un provvedimento motivato di sospensione e successivamente di
revoca se il soggetto interessato non ottemperi alle indicazioni.
9. I provvedimenti di cui al comma 8 sono notificati alla Commissione
europea.
10. Il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi
notificati
e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di
identificazione loro attribuito dalla stessa Commissione.
Capo III
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ E ISCRIZIONI
Art. 13.
(Marcatura CE).
1. L'apparecchio conforme ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 3
pertinenti e' contraddistinto dalla marcatura CE di conformità. Le
caratteristiche tecniche della marcatura sono stabilite nel rispetto
delle
disposizioni comunitarie con regolamento da adottare con decreto del
Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. La marcatura e' apposta sotto la
responsabilita' del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato
nell'Unione europea o della persona responsabile dell'immissione sul
mercato dell'apparecchio. Quando si ricorre alle procedure di cui agli
allegati III, IV o V, annessi alla presente legge, la marcatura e'
accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato
previsto nell'articolo 12, comma 1. Le apparecchiature radio sono
inoltre
accompagnate dall'identificatore della categoria rispettiva, ove ne sia
stato assegnato uno. E' consentito apporre sull'apparecchiatura altre
marcature, purché non riducano la visibilita' e la leggibilita' della
marcatura CE di conformita'.
2. Nessun apparecchio, sia esso conforme o meno ai requisiti essenziali
pertinenti, di cui all'art. 3, puo' recare marchi idonei a trarre in
inganno i terzi quanto al significato e alla forma della marcatura CE.
3. Il Ministero delle comunicazioni adotta i provvedimenti indicati
nell'articolo 9 nei confronti di chi ha apposto una marcatura non
conforme
ai commi 1 e 2 del presente articolo. Se non e' possibile identificare
la
persona che ha apposto la marcatura, il provvedimento puo' essere
adottato
nei riguardi di chi deteneva l'apparecchio al momento in cui e' stata
riscontrata la non conformita'.
4. Ciascun apparecchio e' contraddistinto dal fabbricante mediante
l'indicazione del modello, del lotto, dei numeri di serie e del nome del
fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.
Capo IV
COMITATO
Art. 14.
(Commissione consultiva).
1. Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di provvedimento
dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il
compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni
di cui alla presente legge. La commissione e' costituita da funzionari
dei
Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'interno. Al funzionamento della commissione si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15.
(Paesi terzi).
l. Il Ministero delle comunicazioni puo' informare la
Commissione europea
delle difficolta' di ordine generale, giuridiche o pratiche, incontrate
da
imprese comunitarie con riguardo all'immissione sul mercato di Paesi
terzi
di apparecchiature terminali di telecomunicazioni e di apparecchiature
radio.
Art. 16.
(Disposizioni transitorie).
1. Le norme armonizzate previste nella legge 18 ottobre
1977, n. 791, come
modificata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, o nel
decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 615, in attuazione, rispettivamente,
delle direttive 73/23/CEE e 89/336/CEE, i cui riferimenti siano stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono
costituire la base per la presunzione di conformita' ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della
presente
legge. Le regole tecniche comuni previste nella direttiva 98/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, i cui
riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'
europee, possono costituire la base per la presunzione di conformita'
agli
altri requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3 della
presente
legge.
2. Sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio di
apparecchi che ottemperano alle disposizioni della direttiva 98/13/CE o
alle norme vigenti anteriormente alla data dell'8 aprile 2000, immessi
per
la prima volta sul mercato prima del 7 aprile 1999 o entro due anni
dalla
medesima data.
Art. 17.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati il decreto legislativo 12 novembre 1996,
n. 614, ed il
regolamento adottato con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.
2. Agli apparecchi, che rientrano nell'ambito di applicazione della
presente legge, non si applicano gli articoli 398 e 399 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, l'articolo 1, comma
1,
lettere f), g), h) e l), e l'articolo 8 del decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 615, ed il regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507.
3. Agli apparecchi che rientrano nell'ambito di applicazione della
presente legge non si applicano le disposizioni della legge 18 ottobre
1977, n. 791, come modificata dal decreto legislativo 29 novembre 1996,
n.
626, tranne gli obiettivi in materia di requisiti di sicurezza di cui
all'articolo 2 ed all'allegato I, nonche' la procedura di valutazione
della
conformita' di cui agli allegati II, parte B, e III, annessi alla
medesima
legge n. 791 del 1977, e successive modificazioni.
4. In relazione alle specifiche tecniche delle interfacce, per gli
apparecchi soggetti alla presente legge sono fatte salve le prescrizioni
tecniche, contenute nella vigente normativa nazionale, riguardanti la
gestione delle frequenze.
Art. 18.
(Modifiche).
1. All'adeguamento degli allegati da I a VI annessi alla
presente legge,
necessario per l'allineamento degli stessi alla successiva normativa
comunitaria, si provvede con regolamento governativo emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 19.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato I
(v. articolo 2, comma 4)
1. La presente legge non si applica:
a) alle apparecchiature radio utilizzate da
radioamatori
per il servizio di radioamatore e per il servizio di radioamatore via
satellite, definiti, rispettivamente, ai nn. S1.56 e S1.57 del
regolamento
delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni (UIT), ad eccezione delle apparecchiature che si
trovano
in commercio; gli insiemi di componenti (kit) destinati ad essere
assemblati da radioamatori e le apparecchiature in commercio modificate
dai radioamatori e ad uso degli stessi non sono considerati
apparecchiature che si trovano in commercio;
b) alle apparecchiature rientranti nell'ambito
di
applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, sull'equipaggiamento marittimo;
c) al cablaggio;
d) alle apparecchiature radio di sola ricezione
utilizzate
esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e
televisiva;
e) ai prodotti, alle attrezzature ed agli
elementi
previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio,
del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e
di
procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile;
f) alle apparecchiature ed ai sistemi per la
gestione del
traffico aereo contemplati dal regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 481.
Allegato II
(v. articolo 11, comma 3)
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
(CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO)
1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il
fabbricante o il
suo mandatario stabilito nell'Unione europea si accerta e dichiara che i
prodotti in questione soddisfano i requisiti ad essi applicabili. Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione appone la
marcatura
CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformita'
(vedi scheda 1).
2. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta al
comma
4; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea
tiene
tale documentazione a disposizione delle autorita' nazionali competenti
di
qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla
data
di fabbricazione dell'ultima serie del prodotto.
3. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano
stabiliti
nell'Unione europea, l'obbligo di tenere a disposizione la
documentazione
tecnica incombe alla persona che immette il prodotto nel mercato
comunitario.
4. La documentazione tecnica, di cui ai commi 2 e 3, deve consentire di
valutare la conformita' del prodotto ai requisiti della presente legge;
deve comprendere gli aspetti relativi al progetto, alla fabbricazione ed
al funzionamento del prodotto, e in particolare:
a) la descrizione generale del prodotto;
b) i disegni di progettazione e di
fabbricazione, nonche'
gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, eccetera;
c) le descrizioni e le spiegazioni
necessarie per
comprendere i disegni e gli schemi di cui alla lettera b) ed il
funzionamento del prodotto;
d) un elenco delle norme di cui
all'articolo 5 applicate
interamente o in parte, nonché la descrizione e la spiegazione delle
soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui
all'articolo 3 qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state
applicate o non esistano;
e) i risultati dei calcoli di progetto e
dei controlli
svolti;
f) le relazioni sulle prove effettuate.
5. Il fabbricante o il suo mandatario conserva la dichiarazione di
conformita' e la relativa documentazione tecnica.
6. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche' il
processo
di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla
documentazione
tecnica di cui al comma 2 e ai requisiti della presente legge che ad
essi
si applicano.
SCHEDA 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da tenere a disposizione delle autorita' di sorveglianza e controllo)
Il sottoscritto
............................................
(nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea
o
del responsabile dell'immissione sul mercato)
............................................................
............................................................
............................................................
(indirizzo)in ottemperanza alle disposizioni della legge ........
allegato
II,dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
(descrizione generale del prodotto, inclusi la denominazione, il tipo o
il
modello, ed indicazione dei dati riguardanti il fabbricante) è conforme:
a) alla documentazione tecnica ad esso
relativa;
b) alle norme
...................................
............................................................
............................................................
............................................................
(elenco delle norme di cui all'articolo 5 della legge ... (*), applicate
interamente o in parte)
(data) (timbro e firma)
(*) Qualora le norme dell'articolo 5 ... non siano state applicate o non
esistano, deve farsi riferimento alla documentazione tecnica concernente
la descrizione e la spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare
i
requisiti essenziali dettati dalla legge ...
Allegato III
(v. articolo 11, comma 4)
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
(controllo di fabbricazione interno, comprendente prove specifiche
dell'apparato)
Il presente allegato corrisponde all'allegato II, completato dai
seguenti
requisiti supplementari:
1) per ciascun tipo di apparecchio sono effettuate, ad opera del
fabbricante o su mandato dello stesso, le prove radio essenziali.
L'individuazione delle prove considerate essenziali e' fatta sotto la
responsabilita' di un organismo notificato scelto dal fabbricante, salvo
che le prove siano definite dalle norme armonizzate;
2) l'organismo notificato tiene in debita considerazione le decisioni
precedenti, prese congiuntamente dagli organismi notificati;
3) il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la
persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio
dichiara che le prove sono state effettuate e che l'apparecchio soddisfa
i
requisiti essenziali (vedi scheda 2); nel corso del processo di
fabbricazione egli appone il numero di identificazione dell'organismo
notificato se esso e' stato coinvolto nella procedura.
SCHEDA 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da tenere a disposizione delle autorita' di sorveglianza e controllo)
Il sottoscritto
............................................
(nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea
o
del responsabile dell'immissione sul mercato)
............................................................
............................................................
............................................................
(indirizzo)in ottemperanza alle disposizioni della legge ... allegato
III,
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto
............................................................
............................................................
............................................................
....................