Radiogiornale
Ottobre 2001 Periodico telematico indipendente
Dal 1 Gennaio 2002
ECCO QUANTO CI COSTERA'
FARE IL RADIOAMATORE
Quello che segue e' lo schema di regolamento per la determinazione
dei contributi per l'espletamento dei servizi di telecomunicazione ad
uso privato di cui, data la mole, riportiamo solo alcuni articoli
significativi, non e' ancora stato reso pubblico!
Questo Regolamento finanziario e' predisposto in attuazione del
Regolamento Ministeriale approvato il 14 Settembre dal Governo e che
abbiamo ampiamente riportato sul Radiogiornale.
Come si puo' vedere gli aumenti per fare il radioamatore sono
consistenti, arrivando in pratica a moltiplicare per dodici gli attuali
canoni e non facendo piu' nessuna differenza per licenze di
radioamatore e per le potenze impiegate. In pratica veniamo assimilati
ai CB che pagano solo 10.000 lire di meno dei radioamatori. Quello
che risulta singolare e' il fatto che lo Stato italiano quantifichi in Lire
una tassa che invece dovra' essere giocoforza pagata in EURO dato
che dal primo gennaio cambia la moneta.
La tassa riguarda l'uso delle frequenze, ma da quello che si capisce ci
sono poi le spese burocratiche di gestione e di controlli che
dovrebbero essere pagate a parte per i ponti, nodi e BBS.
Una tassa uguale, 70.000 lire, dovra' essere pagata anche per i ponti, i nodi
e i BBS, per cui in pratica si paghera' piu' volte l'uso della stessa
frequenza!
Questo documento e' stato predisposto dalla Direzione per la
Regolamentazione e la Qualita' dei Servizi, per il Ministro On.
Gasparri che ci auguriamo lo modifichi tornando a considerare,
come nel resto del mondo, l'attivita' che svolgiamo, come Servizio di
Radioamatore per scopi di cultura e istruzione personale, senza fini di
lucro e a disposizione della nazione in casi di emergenza e di
calamita' naturali, considerando anche gli impegni al contenimento e
non all'aumento delle tasse!
Il giorno 18 ottobre questo documento, suscettibile di modifiche,
come afferma il Direttore Generale, Ruggero Calabria, sara' illustrato
nel corso dell'audizione alla quale saranno invitate le Associazioni e
le Societa' interessate al problema.
Un appello pressante alle Associazioni di Radioamatori e' quello di
superare, in un momento importante come questo, qualsiasi incomprensione,
per presentarsi uniti con un'unica posizione e con la forza dell'unita'.
Poiche' e' ancora possibile modificare anche il Decreto del 14 Settembre,
mi permetterei di suggerire alle varie Associazioni che rappresentano
i Radioamatori, l'opportunita' di inserire un articolo di deroga che
escluda i Radioamatori dalle varie Leggi regionali contro l'elettrosmog
e dalla Legge 46/90, o quantomeno dare agli stessi radioamatori la
possibilita' di autocertificare l'idoneita' degli impianti alle norme
vigenti, senza dover ricorrere a periti vari, dato che lo Stato,
attraverso un esame ha accertato le capacita' tecniche del radioamatore
e considerato anche che con i pochi Watt con i quali trasmettiamo non
siamo certamente fonte di inquinamento.
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MINISTERO DELLE TELECOMUNICAZIONI
RELAZIONE PER IL SIG. MINISTRO
Oggetto: schema di regolamento "determinazione dei
contributi per l'espletamento dei servizi di
telecomunicazioni ad uso privato".
Con decreto del Presidente della Repubblica 2001,
n. , e' stato
emanato il regolamento recante disposizioni in materia. di licenze individuali
e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso
privato,
come previsto dall'articolo 20, commi da 4 ad 8, della legge 23 dicembre
1998,n.
448.
Il comma 6 del predetto art. 20 demanda ad un
regolamento ministeriale la determinazione dei
contributi dovuti per l'attivit. di telecomunicazioni ad
uso privato.
Gli oneri in questione, riallacciandosi per quanto
possibile alla normativa europea vigente in materia di
servizi di telecomunicazioni, si articolano - a seconda
dei casi - in contributi per istruttoria, per verifiche e
controlli e per l'uso delle frequenze.
A proposito di quest'ultima categoria, e' da
sottolineare che le frequenze costituiscono un bene
immateriale appartenente alla collettivita', caratterizzato
dalla scarsita' e dalla rilevanza delle sue applicazioni: di
qui l'esigenza che l'utilizzazione sia assoggettata a diritti
da commisurare alle tipologie di impiego e da far
affluire alle entrate del bilancio dello Stato: cio' non
toglie che una parte delle disponibilita' possa essere
destinata a migliorare ed a rendere sempre piu' efficiente
la gestione dello spettro radio.
In merito ai contributi per istruttoria e per
verifiche e controlli (attivita' quest'ultima riferita alla gestione
dei servizi ed al mantenimento delle condizioni dovute) si
ricorda che ne e' stata affermata la piena legittimita' e
motivazione sia nelle direttive gia' recepite nell'ordinamento
interno che nei recenti progetti di direttive afferenti ai servizi
di telecomunicazioni, in corso di defmizione presso i
competenti organi dell'Unione europea.
Sono, pertanto, da considerare pienamente superati
i rilievi mossi a suo tempo da una parte delle associazioni
degli operatori che affermavano la natura esclusivamente
istituzionale dell'azione dello Stato in materia e, quindi, la
non fondatezza della richiesta di rimborso.
E' da sottolineare, comunque, che i documenti
dell'Unione europea fanno obbligo agli Stati di fissare i
rimborsi in stretta correlazione ai costi sostenuti: e'sembrato
cosi opportuno prendere a base del provvedimento il decreto
24 gennaio 1994, pubblicato nella G.U. n. 98 del 29 aprile
1994, che ha stabilito la misura dei rimborsi connessi alle
prestazioni rese a terzi, secondo i criteri recati dall'articolo
19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato
con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Si ritiene opportuno far presente che il codice
postale e delle telecomunicazioni, e quindi gli inerenti decreti
ministeriali (dd. mm. 18 dicembre 1981, 24 giugno 1982, lø
agosto 1991, 18 dicembre 1996), hanno correlato i canoni di
concessione ad un predeterminato numero di comunicazioni
telefoniche:
ovviamente, intervenuta la liberalizzazione di tutti i servizi di
telecomunicazioni, e' necessario ricorrere ad autonomi criteri e
principi che potrebbero essere utilizzati nella sede
competente, mutatis mutandis, anche per riordinare la
materie dei contributi concernenti la fornitura di servizi di
telecomunicazioni al pubblico.
In tale ottica il regolamento predisposto intende
dettare una disciplina coordinata ed assemblata per l'intera
materia dei contributi relativa all'attivit. di telecomunicazioni
ad uso privato.
Si passa ora ad illustrare in dettaglio lo schema di
regolamento che si compone di 5 titoli, suddistinti in capi e
questi ultimi in sezioni; i titoli sono i seguenti:
- disposizioni di carattere generale;
- licenze individuali;
- autorizzazioni generali;
- disposizioni comuni a licenze ed autorizzazioni;
- norme transitorie e fmali.
L'art. 1 del titolo I distingue fra contributi a fronte di
costi sopportati dall'amministrazione per l'istruttoria delle
domande e delle dichiarazioni e per verifiche e controlli
della gestione del servizio e del mantenimento delle
relative condizioni e contributi in caso di assegnazione di
frequenze.
I contributi per istruttoria sono deterininati
ovviamente "una tantum", dato che non si tratta di
prestazione ripetitiva.
I contributi per verifiche e controlli, per motivi
organizzativi e contabili, sono fissati ad anno solare,
compreso quello iniziale indipendentemente dalla durata
della prima frazione.
Anche i contributi per uso delle frequenze sono
rapportati ad anno solare, ma -limitatamente al primo -
sono frazionabili in dodicesimi a decorrere dal mese di
validit. della licenza individuale.
L'articolo 2 riporta le usuali modalita' di pagamento
dei contributi dovuti allo Stato.
L'articolo 3 e' da collegare sia all'articolo i del
presente decreto, di cui si e' detto sopra, che all'articolo 9
del regolamento generale il quale fissa la normale
scadenza delle licenze individuali e delle autorizzazioni
generali al 31 dicembre dell' anno.
Per l'anno da cui decorre il titolo di esercizio
dell'attivita di telecomunicazioni ad uso privato e'
disposto quanto segue:
a) nel caso di licenza individuale:
- versamento del contributo per istruttoria
contestualmente alla domanda, salvo le
ipotesi particolari di cui al successivo articolo
7;
- versamento dei contributi per verifiche e
controlli e per uso di frequenze entro 30
giorni dal rilascio della licenza;
b) nel caso di autorizzazione generale:
- versamento dei contributi per istruttoria e per
verifiche e controlli contestualmente alla
dichiarazione.
In base alle precisazioni gia' fornite, i contributi da
riferire agli anni successivi al primo devono essere
versati sempre entro il 31 gennaio.
Gli articoli 4 e 5 attengono, rispettivamente, alla
rivalutazione dei contributi ed al ritardato o mancato
pagamento dei contributi stessi.
3
E' da notare il comma 2 dell'articolo 5 che prevede
l'obbligo per il Ministero di rideterminare, sulla base delle
risultanze del conto consuntivo, l'entita' dei contributi
destinati a ripianare le spese amlninistrative (istruttoria,
verifiche e controlli) non solo nel caso che le entrate risultino
inferiori rispetto alle spese, ma anche nell'ipotesi opposta.
L'articolo 6 adegua il contributo per esami, attualmente
fissato dall'articolo 344 del codice p.t. nella misura ormai
nominale di 1000 lire, ai costi sostenuti dal Ministero per la
costituzione delle commissioni chiamate a valutare gli
aspiranti e per i conseguenti adempimenti amministrativi.
il titolo Il e' dedicato alle licenze individuali e si
articola in capi.
il capo I tratta dei contributi amministrativi per
istruttoria e per verifiche e controlli.
Quanto all'istruttoria, di cui si occupa l'art. 7, si va da
lire 250.000 per le fattispecie piu' semplici a lire 3.750.000
per i casi piu' complessi.
La deterininazione, dopo accertamenti sull'impegno in
termini di giorni-uomo sia presso gli uffici centrali che
periferici, e' stata fatta sulla base delle disposizioni recate dal
decreto ministeriale 24 gennaio 1994 riguardante le
prestazioni rese a terzi dal Ministero delle comunicazioni:
non e' stato possibile il rinvio diretto al provvedimento,
considerato che il medesimo fissa le controprestazioni non
solo in riferimento alle unita' applicate, ma anche alle spese
sopportate per lavoro straordinario, per missione, per utilizzo
di autovetture e di apparecchiature nonche' per consumo dei
materiali.
L'articolo 8 tratta dei contributi per verifiche e
controlli e li fissa, a seconda della complessit. dei casi presi
in esame, secondo i criteri gi. esporti a proposito
dell'istruttoria.
Il capo Il introduce la parte piu' impegnativa del
regolamento relativa alla disciplina dei contributi per uso
delle frequenze.
L'articolo 9 d. le definizioni utili per una chiara e
corretta applicazione dell'intero capo Il.
L'articolo 10 fissa i parametri essenziali ai fini della
determinazione dei contribuiti: va da se' che si tratta
dell'articolo base per la valorizzazione delle "frequenze".
E' stato gia' sottolineato che il bene di cui trattasi fa
parte del patrimonio irrinunciabile dello Stato, e'
indispensabile per il flinzionamento di una vasta serie di
servizi, puo' esserne ceduto temporaneamente e mai in via
defmitiva l'uso, e sempre riappropriabile da parte dello
Stato, e' assoggettabile a contribuzione in misura diversa,
comunque destinata all'entrata dello Stato.
Per la concreta determinazione dei contributi di cui
trattasi devono essere presi in considerazione i principi ed i
criteri dianzi enunciati e cosi pure la situazione attuale, le
regole in atto nei Paesi dell'Unione europea, le indicazioni
ricavabili dai progetti di provvedimenti in corso di esame
presso l'Unione europea, l'ampiezza della domanda delle
varie bande di frequenze, la tipologia delle attivita' espletate
mediante l'utilizzo dello spettro con specifico riguardo a
quelle di pubblico interesse.
La sezione Il e' dedicata alla determinazione dei
contribufi per il servizio fisso, distinguendo fra stazioni
utilizzanti bande di frequenze fino a 1000 MHz, fino a 10
6Hz, fino a 20 6Hz, fino a 29,5 6Hz e oltre i 29,5 6Hz.
E' da richiamare l'attenzione sull'articolo 17, il quale,
ispirandosi alla regola dell'efficiente utilizzo dello spettro
radio, ammette che il medesimo collegamento sia impiegato,
anche in tempi successivi, da piu' soggetti con i seguenti
benefici:
a) economia nell'assegnazione delle frequenze;
b) determinazione dei contributi in relazione alle
effettive risorse poste in essere;
c) sfruttamento delle medesime strutture.
La sezione III fissa i contributi per il servizio mobile
terrestre, prevedendo all'articolo 19 che ogni stazione mobile
o portatile sia gravata di una quota supplementare di lire
100.000, con esclusione degli apparati solo riceventi.
La sezione W contiene disposizioni comuni al servizio
fisso ed a quello mobile terrestre.
La sezione V regolamenta il multiaccesso e soprattutto
il sistema Tetra, e cioe' il sistema digitale o numerico
utilizzabile dal servizio radiomobile professionale, ancora
non operante in Italia e per il quale vi e' viva attesa da parte
sia delle industrie di fabbricazione degli apparati che dei
potenziali utilizzatori.
Le sezioni VI, VII e VIII fissano direttamente, in via
forfettaria, i contributi riguardanti iL servizio mobile
marittimo ed aeronautico, i servizi via satellite e altri
particolari servizi.
La sezione Ix reca disposizioni varie ed e' da
richiamare l'attenzione sull'articolo 32 che raccoglie in forma
unitaria tutte le ipotesi di esenzione e di riduzione dei
contributi sinora sancite in numerose disposizioni di vario
ordine e rango: si tratta, comunque, di attivita' di pubblico
interesse che modificano ampiamente i benefici accordati.
Il titolo III S dedicato alle autorizzazioni generali.
L'articolo 35 definisce il contributo destinato a
rimborsare i costi dell' istruttoria.
Sono previsti e disciplinati i seguenti casi:
- reti di telecomunicazioni su supporto fisico,
ad onde convogliate e con sistemi ottici;
- collegamenti radio realizzati su frequenze
collettive con protezione nei riguardi di altri
servizi;
- servizi radioelettrici caratterizzati da piccola
potenza, previsti dall'art. 334 del codice p.t.
L'articolo 36, prendendo a base la classificazione
di cui all'articolo 35, detta la normativa per definire i
contributi concernenti le verifiche ed i controlli connessi
alle autorizzazioni generali.
Gli articoli 37 e 38 stabiliscono i contributi da
richiedere per i. radioamatori e per gli utilizzatori della
banda cittadina: la somma e' stata fissata
forfettariamente, per motivi di semplificazione, senza
distinguere fra gli oneri legati all'istruttoria delle
dichiarazioni e quelli afferenti all'attivita' di verifica e
controllo; il parametro di riferimento e' l'indice di
svalutazione calcolato dall'ISTAT.
E' da tener presente in proposito che gli
interessati tuttora corrispondono le somme stabilite per i
radioamatori nel 1966 (da 3000 a 6000 annue, cui si
aggiungeva la tassa di concessione governativa di lire
10.000 poi soppressa) e per gli ufilizzatori della
banda cittadina - CB nel 1973 (lire 15.000).
Il titolo W detta norme comuni per le licenze e le
autorizzaziom.
L'articolo 39 richiama espressamente il decreto
ministeriale del 21 febbraio 1986 concernente i
collegamenti radiomobili privati, i cui contenuti sono
strettamente attinenti agli argomenti disciplinati dal
presente regolamento.
L'articolo 40 riguarda l'attivita' di istruttoria che il
Ministero deve porre in essere a seguito di variazioni
comunicate durante le validit. della licenza individuale
e dell'autorizzazione generale. La normativa S estesa
alla proroga della sperimentazione delle licenze ed
autorizzazioni temporanee e della sperimentazione.
L'articolo 41 disciplina il caso della licenza individuale
temporanea che non puo' avere durata superiore ad i anno:
sono indicate le misure dei contributi per istruttoria, per
verifiche e controlli e per uso delle frequenze.
L'articolo, inoltre, sancisce che le autorizzazioni
generali temporanee scontano gli stessi contributi delle
comuni autorizzazioni generali.
L'articolo 42 disciplina la sperimentazione di servizi e
di apparati, tenendo presente che essa puo' riguardare tutto il
campo delle telecomunicazioni ad uso privato, nel senso che
puo' trattarsi di attivita' legata al libero uso di apparecchiature
ovvero assoggettata ad autorizzazione generale o a licenza
individuale.
La sperimentazione ha durata massima di 6 mesi,
prorogabile per una sola volta in relazione a precise
motivazioni. Una particolare attenzione e' dedicata
all'istruttoria che richiedera' in ogni caso maggiore impegno e
quindi impiego di risorse per la valutazione del progetto di
sperimentazione e delle relative motivazioni.
Sono poi sancite le regole inerenti ai contributi per
verifiche e controlli e per l'uso delle frequenze.
Infine il titolo V detta le norme transitorie e finali.
L'articolo 43 tiene conto dell'impossibilita', dato
l'approssimarsi del termine iniziale del l~ gennaio 2002, di
aggiornare tempestivamente migliaia e migliaia di pratiche
riguardanti i collegamenti radioelettrici, da assoggettare a
licenza individuale (titolo Il), passando dal sistema del
canone di concessione a quello dei contributi per istruttoria,
per verifiche e controlli e per uso delle frequenze.
D'altra parte non vi sarebbe neanche il tempo minimo
indispensabile per consentire agli attuali concessionari di
prendere dimestichezza con la mutata normativa.
Si e' ritenuto con l'occasione di introdurre subito una
misura attesa da tempo dagli interessati in merito ad una
riduzione della somma oggi dovuta a titolo di canone di
concessione per i collegamenti in ponte radio ad uso privato:
infatti, detta somma si dimostra al di l. della media praticata
nei maggiori Stati dall'Unione europea ed, inoltre, e' di gran
lunga superiore a quella richiesta a titolo di contributo per i
servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.
La riduzione che si propone e' del 10%: il minor
introito non intacchera' il gettito totale voluto dalla legge n.
448 del 1998, considerato che la differenza sar. bilanciata
senz'altro dalle maggiorazioni introdotte dal regolamento per
gli altri settori (vedi, ad esempio, radioamatori e CB).
L'articolo 44 consente agli attuali titolari di
concessione, assoggettati dal l~ gennaio 2002 ad
autorizzazione generale, di presentare disdetta, per l'anno
2002, entro il 31 marzo 2002, anziche' entro il 30 novembre
2001, come previsto dalla normativa vigente. Entro lo stesso
termine sara' possibile versare i contributi secondo le misure
aggiornate.
L'articolo 45, infme, stabilisce al 10 gennaio 2002 la
data di applicazione del regolamento in sintonia con quanto
previsto dal regolamento generale, fermo restando -
ovviamente - quanto sancito dal precedente articolo 43
nonche' dall'articolo 47 del predetto regolamento generale.
Tutto cio' premesso, si prega la S.V. di voler
autorizzare l'inoltro della presente relazione al Consiglio
superiore tecnico delle poste e delle comunicazioni, ai sensi
dell'articolo i del d.P.R. 27 ottobre 1994, n.632.
Roma, li
Il Direttore Generale
(Ruggero Calabria)
Visto: si passi al Consiglio superiore tecnico
Il Ministro
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Ministero
delle Telecomunicazioni
Direzione Generale per la
Regolamentazione
e la Qualita' dei Aervizi
Oggetto: schema di regolamento concernente la
determinazione dei contributi per l'espletamento dei servizi di
telecomunicazioni ad uso privato.
Come e' noto il Consiglio dei Ministri ha approvato nella
seduta del 14 settembre 2001 il regolamento recante disposizioni
in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i
servizi di telecomunicazioni ad uso privato: dopo la registrazione
da parte della Corte dei conti sar. pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
E' stato nel frattempo predisposto lo schema di
regolamento riguardante la determinazione dei contributi per
l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni ad uso privato,
che sar. esaminato dal Consiglio superiore tecnico delle poste e
delle telecomunicazioni.
Sottolineando che si tratta di uno schema ancora
suscettibile di modifiche e che lo stesso S stato trasmesso alla
Commissione europea, si invia copia del provvedimento e si
invitano gli organismi in indirizzo a partecipare all'audizione che
si terr. sull'argomento il giorno 18 ottobre 2001 alle ore 9, 30
presso questo Ministero in viale America 201 - 30 piano sala A312.
Si prega di voler segnalare il nominativo dei partecipanti
al numero telefonico 54442191 o al fax 54442020.
Il Direttore Generale
(Ruggero Calabria)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
Tipologia dei contributi
1. Per il conseguimento di licenze individuali e di
autorizzazioni generali
per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato, nonche' per le richieste di
variazione di qualsiasi natura, S dovuto il pagamento di contributi:
a) per l'istruttoria delle pratiche;
b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del
mantenimento delle relative condizioni.
2.11 soggetto titolare di licenza individuale, al quale sono
state assegnate
frequenze, Stenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un
contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 41 e 42, concernenti le
licenze e le
autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i
contributi di cui al comma 1, lettera b), sono fissati ad anno solare e non
sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili,
limitatamente alla prima annualita', in dodicesimi e decorrono dal mese di
validita' della licenza individuale.
4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza della
licenza
individuale e dell'autorizzazione generale, i contributi versati rimangono
acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
Art.4
Aggiornamento dei contributi
1. La rivalutazione dei contributi e' disposta ogni due anni secondo il
tasso programmato d'inflazione con decreto del Ministro delle
comunicazioni da pubblicare entro il 31 ottobre.
2. Qualora risulti, sulla scorta dei risultati del conto consuntivo, che il
Ministero abbia introitato a titolo di contributi per istruttoria e per
verifiche e controlli somme inferiori o superiori a quelle spese per
l'attivit. in questione dai competenti organi dello Stato, la misura dei
predetti contributi e' determinata nuovamente entro il 31 ottobre.
omissis
Art.37
Radioamatori
1. Per ciascuna stazione di radioamatore l'interessato versa
un contributo ad anno, compreso quello a partire dal
quale l'autorizzazione generale decorre, di lire 70.000
complessive a titolo di rimborso dei costi sostenuti per
istruttoria e per verifiche e controlli.
2. Il medesimo contributo previsto dal comma i e'
dovuto
per ciascuna stazione o per ciascun impianto di cui
all'articolo 42 del d.P.R. n del e, se dovuto, dai
soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, del medesimo
decreto.
Art.38
Banda cittadina
1. Per ciascuna stazione CB ed assimilata l'interessato
versa un contributo ad anno, compreso quello a partire
dal quale l'autorizzazione generale decorre, di lire-
60.000 complessive a titolo di rimborso dei costi
sostenuti per istruttoria e per verifiche e controlli.
omissis
Art.42
Sperimentazione
1. La sperimentazione e' possibile fino ad un massimo di 6
mesi, prorogabili, per documentate ragioni;non oltre
ulteriori sei mesi.
2. Il richiedente la sperimentazione e' tenuto a versare,
al
momento della domanda, una somma per istruttoria pari
a:
a) lire 500.000 ove trattasi di attivita' e di
apparecchiature per le quali e' previsto il libero uso;
b) lire 1.250.000 ove trattasi di attivita' soggetta ad
autorizzazione generale;
c) lire 2.500.000 ove trattasi di attivita' soggetta a
licenza individuale.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda il
Ministero da' notizia all'interessato dell'apertura della
pratica.
4. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il
Ministero comunica all'interessato:
a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il
versamento della somma di cui al comma 2 rimane
acquisito all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la
sperimentazione, previo pagamento dei contributi
dovuti per l'uso delle frequenze, ove previsto, e per
l'attivita' di verifica e controllo, da effettuare entro
30 giorni dalla comunicazione;
c) una determinazione interlocutoria con la quale si
informa che e' necessaria una ulteriore istruttoria per
l'avviso definitivo, da remunerare con importo pari
all'effettiva prestazione valutata in lire 250.000 per
ogni giorno-uomo, comprendente quanto gia' versato
ai sensi del comma 2.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di cui alla
lettera c) del comma 4, e' tenuto, nei trenta giorni
successivi, a fornire la propria adesione: in caso di
mancata risposta, la domanda si considera rinunciata,
rimanendo acquisita al bilancio dello Stato la somma
versata al momento della domanda.
6. Il Ministero, nei termini previsti per il rilascio delle
licenze individuali, concede l'autorizzazione alla
sperimentazione con l'invito a corrispondere la somma a
segue art. 42
chiusura dell'istruttoria nonche' i contributi per l'uso delle
frequenze, ove previsto, e per l'attivit. di verifica e controllo.
7. Nel caso che la procedura di cui al comma 5 porti ad una
pronuncia negativa, l'interessato non e' tenuto ad effettuare
alcun ulteriore versamento, ferma restando l'acquisizione
all'entrata dello Stato del contributo previsto dal comma
2.
8. Se la pronuncia e' positiva, il soggetto interessato e'
tenuto a
corrispondere un contributo per l'attivit. di verifica e controllo
pari:
a) a lire 600.000 nel caso di cui al comma 2, lett. a);
b) a lire 1.200.000 nel caso di cui al c~omma 2, lett. b); c) a
lire 2.100.000 nel caso di cui al comma 2, lett. c).
9. Il soggetto deve versare, ove previsto, per l'uso di ogni
frequenza destinata ai servizi mobili e di ogni canale unitario di
12,5 kHz, il contributo di lire 700.000 per lunghezza del
collegamento fino a 15 km, lire 1.400.000 per lunghezza del
collegamento fino a 30 km e lire 2.100.000 per lunghezza del
collegamento superiore a 30 km. Qualora sia richiesta per il
collegamento di cui sopra l'attivazione di una tratta di
interconnessione in GHZ, l'interessato versa inoltre una quota
aggiuntiva di lire 4.000.000, per ogni mese o frazione di durata
della sperimentazione.
10. Nel caso di richiesta di una collegamenti radioelettrici
tra
GHz e superiori si applica telecomunicazioni 9 febbraio
modificazioni.
sperimentazione per l'impianto e l'esercizio di punti fissi che
utilizzano bande di frequenze 10 il decreto del Ministro delle
poste e delle 1989, citato nelle premesse, e successive
11. Nel caso di richiesta di una sperimentazione per l'impianto
e l'esercizio di collegamenti radioelettrici tra punti fissi che
utilizzano bande di frequenze inferiori a 10 GHz si applicano i
commi 1 e 2.
12. Rientrano nella sperimentazione le prove di
radiopropagazione o per ricerche ed esperienze radioelettriche,
condotte nell'interesse della ditta installatrice.
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Riceviamo
da: Flaviano Moro i2mov
VIRUS SULFNBK.EXE
Purtroppo me lo sono trovato anch'io nel mio PC.
Saluti da Flaviano I2MOV
Informiamo tutti coloro ai quali abbiamo certamente spedito della
posta
> nei mesi passati, cio' a seguito di un messaggio da parte di un
> interlocutore abituale. Il virus" fnbk" Š stato trovato del ns disco
> rigido ma non Š stato attivo fino ad oggi.
> Esso Š programmato per divenire attivo. A causa del ritardo di
attivazione
> esso non Š rilevato dai comuni antivirus quali McAfee o Norton.
> Nessuno sa da quanto tempo il virus sia nel sistema . E' possibile
che lo
> sia da mesi.
> Quando diventer… attivo sopprimer… tutti i file e le cartelle del Vs
disco fisso
Il virus si propaga per e-mail e s'infiltra nel disco
> 'C:\WINDOWS\COMMAND'.
> Per trovarlo e sopprimerlo seguite le istruzioni seguenti:
> cliccate su AVVIO
> scegliete TROVA
> Scegliete FILE O CARTELLE
> Andate a "cercare in" e selezionate " disco fisso (C:)"
> Sulla linea di nome del file scrivete : SULFNBK.EXE
> Se il programma viene trovato passa il mouse sopra per selezionarlo
MA NON APRITELO!!!
> Nel menu File cliccate "elimina"
> Chiudete la finestra "risultato della ricerca".
> Vuotate il cestino.
> Ora siete al sicuro, ma la cattiva notizia Š che se avete trovato tale
> file sul Vs computer , rischiate di aver contaminato coloro a cui
avete
> mandato e-mails da molti mesi.
> Allora fate come me...
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CONTEST IARU
Riceviamo
da: Giulio Pico (TEI) iw3hvb
Ciao Paolo,
ti chiedo cortesemente di inserire (come ho visto nel tuo ultimo
Radiogiornale)
un annuncio di QRV per la stazione IK3COJ (di cui saro' secondo operatore).
IK3COJ QRV in Microwave Contest IARU 6/7 October
We will be Active on 1.2 GHz; 2.3 GHz; 5.7 GHz and 10 GHz from our home QTH
JN65BN near Venice.
Skeds are welcome at 144.390 MHz or via e-mail at
giulio.pico@inwind.it
<mailto:giulio.pico@inwind.it>
Gonna catch them all !!
73 de Giulio IW3HVB and Aldo IK3COJ
Ciao e alla prossima. Giulio
Giulio Pico
Competence Development & Tool Support
Access & Transmission Network Design - North-East Area
Public Operators Operation & Customer Services Direction
Ericsson Telecomunicazioni Italia S.p.A.
Tel.: +39 041 29 02 220
Fax: +39 041 29 02 168
Mobile: +39 335 77 68 792
mailto:giulio.pico@ericsson.com
<mailto:giulio.pico@ericsson.com>
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MERCATINO RADIOAMATORIALE
Riceviamo
da: Francesco GIACOIA - IZ7AUH
Ciao paolo, puoi inserire questo messaggio nel tuo Radiogiornale?
73 de Frank, IZ7AUH (IO7Z)
A.R.I. Member - Crazy DX Group - Salento DX Team - Marconi Contest Club -
I.N.O.R.C. #390 - G.R.M./RASI
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Il Radiogiornale
viene inviato gratuitamente tramite E-Mail a tutti i radioamatori che
operano su
Internet. Tutti possono scrivere, articoli, approfondimenti e lettere
esprimendo
liberamente le proprie idee con linguaggio consono alla tradizione
radioamatoriale
basata sul rispetto per il prossimo, Il Radiogiornale pubblichera' con spirito
pluralista e senza censure il materiale pervenuto, anche le opposte opinioni,
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Pertanto coloro che desiderassero collaborare a questa iniziativa, tramite
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facendo pervenire i propri scritti a tutti i radioamatori dotati di indirizzo
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possono usufruire della nostra vasta Mailing List, che comprende tutti i
radioamatori che hanno un indirizzo di Posta Elettronica, inviandoci il testo
(SU ARGOMENTI
RADIOAMATORIALI) da spedire, che provvederemo gratuitamente a ritrasmettere a
tutti, a nome dell'interessato. Ovviamente sta al senso di responsabilita' di
ciascuno inviare articoli, o messaggi, non troppo lunghi, i contenuti dei
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Paolo Mattioli I0PMW