Radiogiornale Periodico telematico indipendente, edito da Paolo Mattioli I0PMW |
Forse non tutti conoscono il modo di operare del Club, assolutamente no profit,
dedicando tutte le entrate in lodevoli opere di bene in favore di quelle
persone che hanno necessità di aiuto , o denunciando e sensibilizzando
l'opinione dei radioamatori sulle condizioni di disagio in cui si vengono a
trovare alcune categorie di persone bisognose di aiuto.
Ad esempio i nostri contest: in favore dei fanciulli ( sfruttamento), sull"anziano,
sulle condizioni
della donna nel mondo ( schiavitù), sul tema della pace nel mondo, ecc.ecc.
Tra questi contest e diplomi vari c'è ne uno "il Puccini" edito annualmente con
l'intento di concretizzare materialmente con somme di danaro, opere di bene.
Qualcosa nelle precedenti edizioni è stato fatto destinando, tolte le spese di
gestione , gli introiti all'acquisto di attrezzature per disabili, ed elargendo
contributi a favore di enti assistenziali.
Qualcosa ultimamente non ha più funzionato e ci troviamo come Club a dover
sopportare una situazione estremamente disagevole.
"Il caso Puccini"
La costituzione del nuovo Consiglio Direttivo del YL Radio Club
Italiano "Elettra Marconi" per il biennio 2003 - 2004, è stato il primo atto
concreto ed auspicabilmente conclusivo della problematica gestione che
ultimamente ha caratterizzato il Club. Gestione problematica per una serie
di motivi che hanno, nel tempo, contribuito, in modo più o meno incisivo, a
svilirne l'attività e l'energia, gettando una sorta di rassegnata stanchezza
sui programmi e progetti che, ancora in una fase di entusiasmo, erano stati, a
suo tempo, avviati.
In una atmosfera di imponderabile negatività, il YLRCI è così caduto in
crisi. E in questa condizione di precario equilibrio, si sono innescati,
trovando fertile terreno, eventi non facilmente
controllabili, che forse andavano affrontati, nella loro fase iniziale, con un
forte e deciso atteggiamento che purtroppo non abbiamo saputo assumere.
Tra questi eventi, il più grave ed eclatante, perché ha coinvolto persone
esterne al Club, è senz'altro quello riferito al " caso Puccini" e tristemente
legato alla bella iniziativa, assunta nel 1997, di realizzare un diploma
dedicato alle opere del musicista e di devolverne gli introiti in beneficenza.
Per qualche anno questo diploma è stato per noi un fiore all'occhiello, che
ogni volta si rinsaldava nell'orgoglio della sua utilità sociale, un diploma
che ha sempre visto una sentita e vasta
partecipazione, ogni volta atteso con ansia, ogni volta portato avanti con
impegno.
Poi il naufragio ed il regalo di una beffa a tre dimensioni, nei confronti
di chi doveva beneficiare degli introiti, nei confronti di coloro che hanno
richiesto il diploma inviando il corrispettivo in danaro e nei confronti del
Club che dopo anni di attività corretta e trasparente, si è ritrovato in un
ruolo disagevole ed è giustamente chiamato a rendere conto dell'accaduto.
E spetta a me tale compito, quale neo presidente di questo sodalizio che
con tenacia intendo riscattare e far rivivere nella sua originaria limpida
veste, cosciente che per fare ciò occorre in qualche modo chiarire e definire
questo brutto punto nero che , insieme a tutto il resto, ho avuto in eredità.
Mi rivolgo quindi a tutti coloro che hanno seguito fin dall'inizio il
diploma Puccini ed hanno creduto negli scopi che si proponeva, per dire che in
un modo o nell'altro il YLRCI riparerà alle conseguenze della negativa condotta
tenuta dalla ex responsabile del diploma stesso, che, per motivi ancora oscuri e
malgrado vari formali solleciti, non ha a tutt'oggi presentato al Consiglio
Direttivo la documentazione inerente l'edizione 2001, comprensiva dei
nominativi dei partecipanti e dei fondi introitati.
Al di là della linea di condotta che il Consiglio deciderà di assumere,
condotta che si baserà sui principi sanciti dal nostro statuto, che
rispecchiano i principi dell'ARI e più in generale quelli
della società civile, posso comunque assicurare che si provvederà alla stampa
del materiale non appena il bilancio del Club lo consentirà.
Fidando nella comprensione dei colleghi che hanno generosamente partecipato
all'iniziativa, chiediamo solo un po' di pazienza e soprattutto che l'immagine
del YLRCI non venga offuscata da questo brutto e sicuramente irripetibile
episodio.
IK0PXD Maria Lupoli Pianella
Presidente del YLRCI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da:
"Clemente Quaranta" <clequa@libero.it>
Poteri medianici
Carissimo Paolo. Con la
preghiera di pubblicare la presente su "Radiogiornale" affinchè la notizia abbia
ampia diffusione, ed al fine di contribuire alla repressione della pirateria più
macabra, ti segnalo che questa sera alle ore 16:15 GMT ho parlato in 15 metri
con l'aldilà. Mai trovato un'anima così cordiale ed un segnale tanto forte da
sfiorare 5/9 + 40. Ovviamente la reciproca promessa di scambio QSL e convenevoli
vari, quale l'augurio di ritrovarci in aria al più presto. Tutto questo è
avvenuto con la stazione EA7VU che denunciava Huelva il suo QTH, mentre i
controlli da me effettuati successivamente, mi rimandavano al compianto Senor
Jose Cabanillas Rojas, SILENT KEY. Una deduzione : chi non avesse problemi di
spazio nella stazione, tenga un PC a disposizione con il RAC 2003 installato. Io
purtroppo ho lo spazio limitatissimo e non posso, né posseggo poteri medianici.
Cordiali 73 de : IK1PFC
Clemente
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per l'assistenza ai bambini che hanno subito danni dai cattivi spettacoli TV e da siti Internet
Saranno disponibili esperti in psicologia, psicopedagogia, neuropsichiatria infantile, assistenza legale, il tutto in collaborazione con i servizi sociali sanitari
DECRETO INTERMINISTERIALE
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI,
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
ED IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
VISTA la Convenzione O.N.U. sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20
novembre
1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n.176;
VISTA la legge 15 febbraio 1996, n.66;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249;
VISTA la legge 28 agosto 1997, n.285;
VISTA la legge 23 dicembre 1997, n.451;
VISTA la legge 3 agosto 1998, n.269;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n.328;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318;
VISTO il Decreto Ministeriale 25 novembre 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana n.33 del 5 dicembre 1997;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 febbraio 1998 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana, Supplemento speciale n.67 del 21 marzo 1998;
VISTO il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica Italiana n.110 del 14 maggio 1998;
VISTA la delibera del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
n.6/00/CIR dell'8 giugno 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio
2000,
n.169;
VISTA la delibera del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
n.2/02/CIR del 19 febbraio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
Italiana n.60 del 12 marzo 2002, con cui è stato assegnato al Ministero delle
comunicazioni il codice di emergenza 114;
CONSIDERATO che la crescente diffusione nella società contemporanea di
comportamenti e situazioni in danno di bambini e adolescenti determina la
necessità di
prevedere ulteriori misure e servizi diretti ad agevolare e coadiuvare
l'attività di
contrasto già in essere al dilagare di tale fenomeno;
CONSIDERATO che tra le situazioni che possono mettere in pericolo lo sviluppo
psico-
fisico del minore va compresa anche la diffusione di immagini, parole, messaggi
diffusi
attraverso i mezzi di comunicazione di massa normalmente accessibili da parte
del
bambino e dell'adolescente, che possono determinare effetti traumatizzanti o
distorsivi
per lo sviluppo della loro personalità;
CONSIDERATO che il diritto all'ascolto del bambino e dell'adolescente
costituisce un
rilevante strumento per la valorizzazione della sua personalità, come
riconosciuto dagli
art. 9 e 12 della Convenzione O.N.U. del 1989;
CONSIDERATO che l'erogazione di uno specifico servizio telefonico di emergenza
finalizzato a ricevere segnalazioni riguardanti situazioni di rischio per lo
sviluppo psico-
fisico di bambini e adolescenti rappresenta uno strumento utile e coerente alle
suddette
fonti nel più ampio contesto delle azioni per la protezione dei minori, come
pure
dimostrano analoghe esperienze già intraprese in Francia, Austria e Gran
Bretagna;
CONSIDERATO che l'efficacia di tale servizio richiede la disponibilità di una
capacità di
ascolto che si dimostri in grado di filtrare le segnalazioni, fornendo una prima
assistenza
di carattere psicologico, e se del caso, attivando i servizi di emergenza o di
pubblica
utilità oggi operanti nonché le strutture sanitarie e socio-assistenziali di
livello locale;
RILEVATA pertanto la necessità di uno specifico servizio in grado di
fronteggiare
situazioni che possano mettere in pericolo lo sviluppo psico-fisico di bambini
ed
adolescenti;
RITENUTO di dover istituire un servizio di emergenza 114 destinato a fornire
assistenza
ed intervento ai bambini ed agli adolescenti per gli aspetti di carattere psico-
pedagogico;
CONSIDERATO che il servizio necessita, prima del suo definitivo avvio, di un
periodo di
sperimentazione della durata non superiore a tre mesi;
CONSIDERATO che tale servizio potrà essere avviato, secondo criteri e modalità
che
verranno disciplinati con apposito decreto interministeriale, al termine della
fase di
sperimentazione e, comunque, dopo un'attenta verifica dei dati acquisiti;
DECRETANO
ART.1
(codice 114)
1. Il codice 114 assegnato al Ministero delle comunicazioni è
destinato ad un servizio
di emergenza accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di
emergenza e disagio, anche derivanti da immagini, messaggi e dialoghi diffusi
attraverso i mezzi di comunicazione di massa o reti telematiche, che possano
nuocere
allo sviluppo psico-fisico di bambini ed adolescenti.
ART.2
(sperimentazione)
1. Per il graduale avvio del servizio è previsto un periodo di
sperimentazione della
durata non superiore a tre mesi.
2. Durante il periodo di sperimentazione, il servizio è accessibile
esclusivamente dalla
telefonia fissa, senza oneri per il chiamante e con addebito della chiamata a
carico del
servizio universale.
3. Il servizio viene effettuato in almeno tre città scelte per
rappresentatività
statistica, anche ai fini dello sviluppo di differenti modelli operativi.
4. Al termine del periodo di sperimentazione, il servizio, adeguato alle
esigenze
emerse, viene esteso a tutto il territorio nazionale, secondo criteri e
modalità da
stabilirsi con successivo decreto interministeriale.
ART.3
(requisiti)
1. Il servizio deve essere svolto da organizzazioni e/o enti senza
finalità di lucro, sia
costituite in associazione sia in ente morale, sia in altre forme quali quelle
previste
dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n.266, che abbiano comunque maturato
esperienza nell'espletamento di servizi di consulenza telefonica sulle
problematiche
riguardanti l'infanzia e l'adolescenza da almeno cinque anni.
2. Il personale incaricato dello svolgimento del servizio di emergenza 114
deve
essere scelto tra esperti in psicologia, psicopedagogia, neuropsichiatria
infantile,
assistenza legale o, comunque, personale in possesso della necessaria formazione
professionale e che non abbia riportato condanne penali né abbia procedimenti
penali
pendenti.
ART.4
(modalità di esecuzione)
1. Il servizio è disponibile ventiquattr'ore al giorno
in tutti i giorni
dell'anno e fornisce
assistenza e consulenza anche di natura psicologica. E' escluso l'uso di
sistemi
automatizzati di
risposta.
2. Il servizio è svolto senza finalità di lucro da parte del gestore.
3. Il servizio non può sovrapporsi o sostituirsi ad altri servizi di
emergenza e di
pubblica utilità. Restano ferme, in particolare, le competenze già attribuite da
vigenti
disposizioni di legge ad altri numeri di emergenza istituiti sul territorio
nazionale.
4. Il servizio è svolto, per quanto necessario, in diretta collaborazione
con i servizi
sociali, sanitari ed ogni altra autorità, a livello centrale o locale, il cui
intervento sia
necessario od utile.
5. Il servizio è svolto nella più rigorosa osservanza del diritto alla
riservatezza e
confidenzialità dell'utente chiamante, nel rispetto della disciplina vigente in
materia di
trattamento dei dati personali.
6. Il servizio si avvale di infrastrutture di rete atte a garantirne
affidabilità e qualità.
7. Al termine della fase di sperimentazione, il gestore trasmetterà al
Ministro delle
comunicazioni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministro
per le pari
opportunità i risultati del lavoro svolto, al fine della loro valutazione per il
successivo
avvio definitivo del servizio.
ART.5
(affidamento del servizio)
1. Per l'affidamento, durante il periodo di sperimentazione, del servizio
di
emergenza 114 è indetta procedura ai sensi dell'art.12 della legge 7 agosto 1990
n.241
e successive modifiche, diretta all'individuazione dei soggetti in possesso dei
requisiti di
cui all'art. 3 ed in grado di garantire l'espletamento del servizio secondo le
modalità di
esecuzione di cui all'art. 4.
2. Nella fase di sperimentazione regolata dal presente decreto non sono
previsti
oneri a carico delle amministrazioni.
IL MINISTRO DELLE IL MINISTRO DEL LAVORO IL MINISTRO
PER
COMUNICAZIONI E DELLE POLITICHE SOCIALI LE PARI
OPPORTUNITA'
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Commento
Senza nulla togliere alla Legge, non sarebbe meglio, a monte dei fenomeni, un controllo maggiore dei genitori e un codice di autoregolamentazione delle televisioni, per evitare, con certe trasmissioni, o con certi siti Internet, che avvengano i danni ai minori, per i quali poi ci vuole lo psichiatra? Insomma, ancora una volta si tende a piangere sul latte versato!
Non sarebbe meglio che il Ministero delle Comunicazioni, concedesse le frequenze, che sono un bene pubblico, solo alle televisioni che fanno una vera attività specifica continuata, non trasmettendo lo stesso film anteguerra tutti i santi giorni e anche più volte al giorno, eliminando i vari venditori, imbonitori da strapazzo, i maghi, le fatucchiere, e la pornografia? Come é possibile che le forze di polizia e la magistratura arrestino, su segnalazione di "striscia la notizia", degli imbroglioni che sorprendono la buona fede della gente utilizzando frequenze TV, senza nessun controllo da parte del Ministero delle Comunicazioni? Dovrebbe essere lo Stato a intervenire contro certi soprusi, non certo "striscia la notizia".
La libertà e il pluralismo seno belli, a
patto che dietro questo paravento non si nascondano brutture inconciliabili con
il vivere civile.
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Da: "Melappioni Maurizio" <m.melappioni@tiscalinet.it>
Vedo che il Radiogiornale a volte ospita delle notizie che coinvolgono "L'essere radioamatore" rispetto alla ormai filtratissima Radio Rivista, complimenti.
Ti vorrei anche suggerire per migliorare la
tua splendida iniziativa, di trovare qualcuno che abbia voglia e tempo di
scrivere su determinati argomenti resi fissi, dove di volta in volta, su quel
dato tema fisso, si spiegano , alcune cose in modo specifico.
Faccio alcuni esempi:
Tema la telegrafia
a.. Il codice morse se hai deciso di impararlo perchè conviene.
b.. Trasmettere con il Jambic Keyer, conviene in modo A oppure in B ?
c.. Come si fa ad aumentare la velocità di ricezione in CW partendo dai 20
WPM.
d.. Come acquisire le capacità di ricezione del CW.
Oppure: Tema le decametriche
a.. Le decametriche anno 2000 cosa è cambiato rispetto al 1900.
b.. La propagazione banda per banda.
c.. Se senti il segnale radio, e questo è immerso nel rumore come si può
renderlo intellegibile, giochiamo sull'antenna ? sull'apparato? oppure...
E cosi via.
L'obiettivo che penso sia importante
raggiungere è quello di non dimenticare di creare quella cultura necessaria per
far diventare una persona radioamatore, sia che debba inserirsi da nuovo sia che
sia già inserita, e questa mancanza oramai è divenuta incolmabile .....vedi
RadioRivista è solo una impaginazione di pubblicità.
E' necessario far sapere...... diffondendo gli argomenti,......come si faceva
un po di tempo fa dove i radioamatori più esperti ci tenevano a trasferire la
loro passione e cultura ai nuovi arrivati, e la cosa poi si ripeteva, oggi
questa catena si è interrotta.
Ciao da I6QON Maurizio 73 titi tità titaa
m.melappioni@tiscalinet.it
oppure 348 4404125
CONDIVIDENDO LA PROPOSTA DI MAURIZIO, LA GIRIAMO AI LETTORI, ALLO SCOPO DI STIMOLARE LA SOCIALIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE E LA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA RADIANTISTICA, DI CUI IN QUESTO MOMENTO DI CRISI C'E' UN GRAN BISOGNO!
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INSTALLAZIONE ANTENNE RADIOAMATORIALI
Sentenza TAR Piemonte
L'istallazione di antenna per radioamatore
non e' soggetta a concessione edilizia.
( TAR Piemonte, sez. I, sentenza 10.05.2000 n. 5933 ).
L'installazione di una antenna per
radioamatore costituisce un'opera che non conporta attivita' di trasformazione
del territorio ed e' priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano
opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle
attrezzature tecniche
costituenti l'impianto.
E' questo il principio enunciato dal Tar Piemonte con la sentenza 21/12/2002 n. 2156, che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro la ordinanza del Comune che gli aveva ordinato la demolizione dell'antenna e del traliccio per stazione di radioamatore.
(Nota a cura della redazione.
In tal senso anche Tar Piemonte 163 del 16-4-1993, C.d.S. V 642 del
15-12-1986 e C.d.S. V 1283 del 7-9-1995).
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REPUBBLICA ITALIANA
"IN NOME DEL POPOLO ITALIANO"
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
- Prima Sezione -
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul
ricorso n. 957 del 1996 proposto da
L.V., rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Baccani e Cristiano Felisio,
con domicilio eletto in Torino, via Vittorio Amedeo II presso lo studio del
l'avv Felisio.
contro Comune di Bruino, in persona del
Sindaco p.t., non costituito per
l'annullamento della ordinanza del 26-2-1996 , con la quale il Comune di
Bruino ha ordinato la demolizione di antenna e traliccio per stazione di
radioamatore;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 27 novembre 2002 il referendario Cecilia
Altavista;
udito l'Avvocato Felisio per il ricorrente;
Ritenuto in fatto
Il 6-2-1996 agenti di Polizia Municipale
del Comune di Bruino effettuavano
un sopralluogo presso l' immobile sito in via ........., rilevando che il
sig. L., titolare di licenza per radioamatore, aveva posto sul tetto dell
edificio una antenna su un traliccio per la complessiva altezza di 3 metri
circa .
Il Sindaco pertanto, ritenendo che la installazione del traliccio fosse
soggetta a concessione edilizia, con provvedimento del 26.2.1996 ordinava
al L.. la demolizione delle opere.
Avverso tale provvedimento e' stato
proposto il presente ricorso per i
seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione degli artt 1 e 4 della legge 10 del
28-1-1977;
violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 94 del 25-3-1982;
falsa applicazione dell'art 7 della legge 47 del 28-2-1985, travisamento in
fatto ed in diritto, difetto dei presupposti, illogicita' manifesta, difetto
di motivazione, incompetenza.
Con ordinanza n. 656 del 5-6-1996 questo
Tribunale accoglieva la domanda
di sospensione del provvedimento impugnato.
All'udienza del 27 novembre 2002 il
presente ricorso era ritenuto per la
decisione.
Considerato in diritto
Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione e falsa applicazione
della legge 10 del 1977 e della legge 47 del 1985, in quanto l'impianto di
antenna per radioamatore non sarebbe soggetto a concessione.
Tale motivo di ricorso e' fondato.
Infatti l'installazione di una antenna per radioamatore e' considerata dalla
giurisprudenza un'opera che non importa attivita' di trasformazione del
territorio, priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere
edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle
attrezzature tecniche costituenti l'impianto.
( Tar Piemonte 163 del 16-4-1993, C.d.S. V 642 del 15-12-1986; C.d.S. V 1283
del 7-9-1995).
Nel caso di specie vi e' stata solo la posa
del traliccio quale sostegno del
l'antenna; il traliccio non puo' essere considerato un' opera di rilevanza
edilizia.
Tale interpretazione e' confermata dall'art
91 septies della legge regionale
del Piemonte 56 del 5-12-1977, che richiede la concessione edilizia per le
antenne di teleradiocomunicazioni, solo nel caso di opere eccedenti quelle
necessarie per la semplice installazione delle attrezzature tecniche
costituenti l'impianto.
Pertanto l'atto impugnato e' affetto dai
vizi lamentati, con conseguente
necessita' di annullamento . L'accoglimento del ricorso per tali motivi
assorbe le ulteriori doglianze relative all'eccesso di potere .
Sussistono giustificati motivi per
compensare integralmente tra le parti le
spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte, Prima Sezione,
accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita' Amministrativa.
Cosi' deciso in Torino, nella pubblica
udienza del 27 novembre 2002, con
l'intervento dei Magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala Presidente
Bernardo Baglietto Primo Referendario
Cecilia Altavista Referendario, estensore.
Il Presidente
f.to A. Gomez de Ayala
L'Estensore
f.to C. Altavista
Il Direttore di Sezione
f.to M.L.Cerrato So..
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Sentenza tratta dal sito:
http://www.altalex.it/index.php?idnot=3D1589
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1° Mostra mercato
dei radioamatori a Pompei
La sezione ARI di Pompei
(NA) è lieta di annunciare la prima edizione della manifestazione
fieristica dedicata a tutto quanto è radiantismo e a quanto gravita intorno ad
esso, che prende il
nome dalla citta Mariana. Il periodo fissato è l'ultimo week-end di febbraio,
quindi il primo
appuntamento cadrà il 22 e 23 febbraio 2003, sulle ampie superfici coperte
dell'Istituto "Bartolo
Longo" in Via Sacra a Pompei, appunto. Siamo sicuri di far cosa gradita a molti
amici OM, creando
un nuovo punto di incontro, unico in Campania, utile per conoscersi e per avere
lo scambio di
esperienze che è la linfa vitale di questo nostro hobby. Presto, su queste
pagine, maggiori dettagli e
la brochure della manifestazione. Per informazioni:
infofiera@aripompei.com
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Da: "elio" <is0agy@iol.it>
Contest delle Sezioni ARI
2003
Carissimo OM
in allegato il regolamento del Contest delle Sezioni ARI 432 Mhz Microwave per
l'anno 2003 il quale si svolgerà il 16 Marzo dalle ore '07,00 alle 17,00 UTC,
nelle speranza che possa partecipare e in attesa del tuo Log invio un,
Best 73 is0agy Ampelio
7 CONTEST delle SEZIONI 2003 UHF & freq. Up
La Sezione A.R.I. di Quartu Sant'Elena con la Collaborazione del Comitato
Regionale Sardegna organizza il Contest delle Sezioni in UHF & freq. Up
- SVOLGIMENTO e orario: 16 marzo 2003 dalle 07.00 alle
16.00 utc
- FREQUENZE : 432 SSB - CW (secondo il band plan IARU)
1296 & freq. Up con modi d'emissione secondo il
band plan IARU
Log unico
per cw e ssb
Non saranno ammessi QSO effettuati su ponti ripetitori, trasponders, links.
- CATEGORIE:
432 MHZ 1,2 - 2,3 - 5,7 - 10 - 24 - 47 - GHZ/Up
SWL
2A - Staz. fissa Lic. Ordinaria 3A -Staz. fissa
5A
2B - Staz. port. Lic. Ordinaria 3B -Staz. fissa
2C - Staz. fissa Lic. Speciale
2D - Staz. port. Lic. Speciale
- RAPPORTI :
Si dovrà passare RS(T)seguito da un numero progressivo a partire dal 001 e dal
WW locator completo (Es.: JM49MD)ed il numero di codice della Sezione
d'appartenenza
es.: IS0CAK 59... 59... JM49MD 0903
- PUNTI : Per ogni QSO un (1) punto per chilometro. SONO VALIDI, tutti i QSO con
stazioni autorizzate italiane o straniere - MOLTIPLICATORI: Sono
moltiplicatori, tutte le sezioni A.R.I. identificate dal proprio numero.
es : IS0CAK 59001 JM49MD 0903
IS0JMA 59002 JM40IO 0703
N.B. : Tutti i codici delle sezioni sono pubblicati su R.R. di aprile 2000.
Visibili anche sul sito ARI -
http://www.ari.it /locale.html
- PUNTEGGIO FINALE :
Punti : QRB totale x moltiplicatori
Es: QRB = 85000
Moltiplicatori numero sezioni ARI = 50
Totale : 85000x50 = 4.250.000
Sarà cura della stazione che invia il log, calcolare i punti e i moltiplicatori
ottenuti.
Nel caso di non corretto calcolo, o moltiplicatori errati, il log sarà
considerato come "Control Log".
- NOTE:
Le stazioni "portatili" sono da considerarsi tutte quelle che non operano dalla
propria abitazione indicata sulla licenza. (dovranno rispettare le seguenti
condizioni:
alimentazione autonoma (es.: batterie, gruppo elettrogeno, ecc.); non è
consentito l'uso d'antenne già installate presso un immobile, (container o
altro) o l'uso di tralicci permanenti o altre strutture permanenti o
semipermanenti.
Sono naturalmente ammesse roulotte, auto, tende, camper, ecc.)
Le stazioni che operano da un qth diverso dalla licenza, pero' con
caratteristiche fisse
(2 casa, albergo ecc.) saranno considerate fisse, categoria 1A o 1C.
Il rispetto della finestra DX nel Contest, non significherà solamente attenersi
al regolamento, ma rispettare chiunque voglia effettuare DX senza partecipare al
contest.
- LOG :
I log dovranno essere compilati secondo il regolamento dei Trofei ARI, dovranno
contenere inoltre ben evidenziato il codice della propria sezione
d'appartenenza.
Devono avere minimo 10 qso, il log con meno qso saranno considerati control
log.
Se possibile allegare foto, commenti, critiche, suggerimenti da pubblicare su
RR.
I log compilati secondo lo standard IARU andranno inviati entro 30 giorni dalla
data del contest, farà fede il timbro postale, a:
Ampelio Elio Jose Melini P.O. Box 7/c - 09045 QUARTU SANT'ELENA
Non saranno accettate lettere raccomandate o tassate. Saranno accettati i log
su
supporti magnetici compilati con i più comuni programmi di stazione ,o gestione
contest, naturalmente saranno accettati anche i file inviati via posta
elettronica a is0agy@iol.it -
is0agy@qsl.net Non saranno accettati log in
formato compresso. I file creati con i programmi di gestione contest dovranno
avere come etichetta il nome della stazione che partecipa, saranno considerati
control log i dischetti non riconoscibili o senza possibilità di risalire alla
stazione.
P.S. Vi prego di controllare la presenza di virus.
- PENALITA' : Ogni QSO doppio non segnalato comporterà
l'annullamento del QSO,
errori oltre il 5% del log comporteranno una diminuzione del punteggio in
percentuale degli errori stessi. I concorrenti dovranno attenersi al presente
regolamento, per quanto non espressamente previsto, vale il regolamento del
Trofeo ARI per l'anno 2002.
Dopo la pubblicazione su R.R. le decisioni del "Contest Committee" saranno
inappellabili.
- PREMI :
Saranno premiati i primi tre partecipanti di ogni categoria.
- PREMIO SPECIALE :
Saranno premiate le Sezioni A.R.I. del Nord, Centro e Sud Italia cui saranno
moltiplicati i log inviati con i punti fatti. Le Sezioni sono così divise:
Nord - I1 - IX1 -I2 - I3 - IN3 - IV3
Centro - I4 - I5 - I6 - I0
Sud - I7 - I8 - IT9 - IS0
In totale saranno assegnati tre premi speciali.
Vy 73 de IS0AGY Ampelio Melini Presidente Sezione ARI Quartu
Sant'Elena
IS0FDW Angelo Fadda Presidente del Comitato
Regionale Sardegna
NB La classifica della sezioni saranno una per i 432 Mhz Microwave e una per i
144 Mhz
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Coerenza...
Stralcio del verbale del
C.D. dell'ARI del 30 Ottobre 2002
Pubblicato su Radio Rivista di Febbraio 2003 a pag. 97
omissis..............
Punto 3 ALL' O.d.G.
Il presidente Ortona fa presente che si deve votare per l'assegnazione della
carica di Segretario Generale.
Sanna fa presente di non aver votato per la cooptazione di Manenti ritenendo che
si debba sempre
cooptare il 1° dei non eletti, specialmente in un consiglio nato da pochi
giorni, per rispettare il loro voto con un referendum.
Secondo lui il Socio che si doveva cooptare era I5JRR, comunque per la votazione
a Segretario Generale voterà sicuramente Manenti.
I Sindaci distribuiscono le schede.
Il successivo scrutinio dà il seguente risultato: Manenti sei voti e due schede
bianche. Ortona chiede a Manenti se accetta la carica.Manenti accetta.(Delibera
n.° G-02)
omissis............
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SILENT KEY
Salvatore (IT9JGO) ci ha lasciati
alcuni giorni fa dopo
una lunga malattia.
Condoglianze alla XYL e alla famiglia di
Savatore
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MERCATINO RADIOAMATORIALE